F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011 2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MONTANO GIOVANNI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/BATTIPAGLIESE DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011 2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MONTANO GIOVANNI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/BATTIPAGLIESE DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010) La società A.S.D. Battipagliese proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Montano Giovanni a seguito della gara Nardò Calcio/Battipagliese del 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010). Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure, pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato, per avere il Montano Giovanni colpito a gioco fermo un calciatore avversario “con una manata al volto facendolo cadere a terra”, respinge il ricorso proposto dall’A.S.D. Battipagliese. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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