F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 3. RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2011 INFLITTA AL SIG. LA SERRA ANTONIO SEGUITO GARA ARZANESE/GAETA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 27.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 3. RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2011 INFLITTA AL SIG. LA SERRA ANTONIO SEGUITO GARA ARZANESE/GAETA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 27.10.2010) Il provvedimento indicato in epigrafe era stato adottato con riferimento al fatto che il predetto vice allenatore, avvicinatosi al direttore di gara in procinto di effettuare la formalità del fair-play, aveva rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara e contemporaneamente aggredito l’arbitro con uno schiaffo alla nuca cagionandogli una momentanea sensazione dolorifica; e che, bloccato da alcuni componenti della sua squadra, aveva poi continuato a minacciare ed inveire nei confronti dello stesso ufficiale di gara. La difesa della società ricorrente sostiene, invece, che le parole proferite dal La Serra si sarebbero limitate alla frase “siete vergognosi ci avete rovinato la partita” ed inoltre che, in luogo di uno scappellotto all’arbitro, si sarebbe trattato di una semplice bussata alla spalla di uno dei collaboratori di linea per chiedergli “non hai visto niente nemmeno tu?”. Senonchè questa versione dei fatti appare in netto ed insuperabile contrasto prima di tutto con il rapporto arbitrale, che testualmente riferisce che il vece allenatore aveva colpito con una violenta manata alla nuca l’assistente arbitrale, ed aggiunge che nello stesso tempo il predetto lo aveva insultato continuando poi anche successivamente nel medesimo oltraggioso contegno verbale. La vicenda risulta, inoltre, nettamente confermata nel suo integrale svolgimento dal predetto assistente il quale ha modo altresì di precisare il contenuto e la portata delle offese pronunciate nell’occasione e rivolte alla intera terna arbitrale. Del resto, la gravità dell’episodio risulta anche in maniera indubbia dal fatto che solo l’intervento di alcuni compagni di squadra riusciva ad allontanare il la Serra e a porre termine alla deplorevole vicenda. Sulla fondatezza della condanna non sussiste, quindi, alcun possibile motivi di dubbio, tenuto conto anche della efficacia probatoria che l’art. 35.1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro e degli assistenti. Semmai l’unica inesattezza che peraltro non inficia, come tale la validità e la fondatezza della squalifica consiste nell’evidente lapsus nel quale la decisione in esame incorre, riferendo alla persona dell’arbitro anziché a quella dell’assistente l’aggressione fisica subita. Che anzi, ad una maggiore e più approfondita analisi della intera vicenda, vi sarebbe semmai da osservare che non appare adeguatamente valutata in tutta la sua interezza la illiceità della condotta posta in essere dal soggetto condannato, trattandosi del cumulo di due distinte manifestazione illecite, la seconda delle quali – quella, cioè, verbale e non fisica à era stata commessa nei confronti dell’intero collegio arbitrale e quindi con una più estesa intensità offensiva dal punto di vista soggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta s.r.l. di Gaeta (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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