F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 2) RICORSO S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S.D. SAPRI CALCIO/FORZA & CORAGGIO BN DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011
2) RICORSO S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S.D. SAPRI CALCIO/FORZA & CORAGGIO BN DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)
1. Con atto in data 25 ottobre 2010 la S.S.D. Sapri Calcio s.r.l. ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 6 ottobre 2010, con cui in accoglimento del ricorso proposto dalla A.S.D. Forza e Coraggio BN, veniva irrogata alla S.S.D. Sapri la sanzione sportiva della perdita della gara Sapri/Forza e Coraggio del 5 settembre 2010, valevole per la 1^ giornata di Campionato di Serie D, 2010-2011, Girone I. La ragione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, era individuata nella presunta posizione irregolare dei calciatori Mariniello Nicola e Izzo Pasquale,che avevano partecipato alla gara. La vicenda sulla quale è intervenuta la decisione del Giudice Sportivo può sintetizzarsi come segue. La società Forza e Coraggio aveva sollecitato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere la S.S.D. Sapri, fatto partecipare alla stessa due calciatori - Mariniello Nicola, nato il 5 giugno 1977 e Izzo Pasquale, nato il 19 settembre 1982 - che non ne avevano titolo in quanto squalificati. In particolare si sottolineava che al Mariniello, con Com. Uff. n. 38/CLT del 23 ottobre 2009, era stata inflitta la squalifica per una giornata nella gara Taranto/Aversa Normanna del 22 ottobre 2009 Lega Pro, gara conclusasi con il punteggio di 3 a 0 e valevole per la fase finale di "Coppa Italia Lega Pro". Al calciatore Izzo, con Com. Uff. n. 8 del Comitato Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara Sapri/Battipagliese, conclusasi con il punteggio di 3-4 e valevole per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti. La S.S.D. Sapri Calcio replicava deducendo la piena regolarità della posizione dei due calciatori; in particolare poneva in evidenza che le squalifiche loro inflitte dovevano essere scontate soltanto ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato, in forza del principio dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S..
2. Il Giudice, con la decisione impugnata, osservava che ai fini della decisione del reclamo fosse necessario in punto di diritto prendere le mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono tenuti a scontare le sanzioni loro comminate. Dalla lettura di detta norma - evidenziava il Giudice Sportivo - emergono due principi fondamentali:
a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza;
b) quello della separazione delle competizioni, in forza del quale si tende a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione.
Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il comportamento non corretto dei calciatori era stato posto in essere, dal momento che le squadre presso cui essi militavano erano state eliminate da quei tornei. L'unica possibilità, pertanto, per garantire la esecuzione della sanzione irrogata era che questa fosse scontata nella prima gara ufficiale della squadra successiva di appartenenza dei calciatori. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il reclamo veniva quindi accolto in quanto i calciatori Mariniello Nicola e Izzo Pasquale nel momento in cui hanno disputato la gara contro la Forza e Coraggio non avevano scontato le sanzioni disciplinari loro inflitte.
3. Propone ricorso alla Corte la S.S.D Sapri la quale sostiene che la decisione impugnata vada riformata in quanto la posizione dei calciatori della S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. sigg. Mariniello Nicola ed Izzo Pasquale in occasione dell'incontro in questione era regolare. Gli stessi, in particolare, potevano certamente essere utilizzati dalla società di appartenenza nella gara de qua, in quanto le squalifiche oggetto del contendere erano relative ad incontri di Coppa Italia (rispettivamente di Lega Pro e di Serie D). Conseguentemente, assumeva rilievo ed operatività, nel caso di specie, il principio giuridico sportivo che va sotto il nome di "separazione delle sanzioni" e che trovasi codificato nell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 C.G.S.. Più precisamente, il comma 11.1 recita testualmente: "Le sanzioni di cui alle lettere a) [ammonizione], b) [ammonizione con diffida], c) [ammenda], d) [ammenda con diffida], e) [squalifica per una o più giornate di gara] del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". Il successivo comma 11.3, a sua volta, statuisce: "Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni". La prescrizione è, poi, ribadita più volte dallo stesso legislatore sportivo, anche e soprattutto a proposito dei residui di squalifica, disciplinati dall'art. 22, comma 6 C.G.S. nel quale, appunto, rimane "ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3". Conclusivamente affermava la reclamante che, alla luce del combinato disposto dell'art. 19 commi 11.1 e 11.3 e dell'art. 22 comma 6 C.G.S., i calciatori Mariniello ed Izzo, squalificati per gare di Coppa Italia, avrebbero dovuto e/o dovranno scontare le squalifiche medesime solo ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato. Qualora ciò non fosse possibile, in tutto od in parte, nella corrente stagione agonistica, sui calciatori in parola rimarrebbe pendente l'eventuale residuo anche nella Coppa Italia della prossima Stagione Sportiva (non a caso, l'art. 22 comma 6 parla di "stagione o ... stagioni successive"). Ha replicato la Forza e Coraggio con memoria difensiva, sottolineando che l'art. 19, comma 11.1, C.G.S. dispone che "le sanzioni di cui alle lettere a, b, c, d, e del comma 1, inflitte dagli organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia, delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine, le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte, in ragione delle diverse leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". L'art. 22 comma 6, C.G.S. dispone a sua volta che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono esser scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o stagioni successive". La norma precisa, altresì, che "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma dello stesso art. 22, per le residue giornate di gara, nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza ...". Essa prosegue, con specifico riferimento alla separazione delle competizioni, che "La distinzione prevista dall'art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste, nel caso che, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia, in relazione alla quale sono state inflitte". La deroga al principio di cui all'art. 19, comma 11.1, C.G.S., è appunto determinata dall'esigenza di evitare che, a causa della mancata partecipazione, oppure, in alternativa, in ragione della non possibilità di partecipazione del tesserato della nuova società alla stessa competizione (Coppa Italia), il provvedimento di squalifica del calciatore non abbia più possibilità di esser scontata. Conclude la convenuta che alle gare ufficiali, se si accedesse ad una diversa interpretazione, parteciperebbero calciatori colpiti da squalifica, per un periodo temporale che potrebbe essere addirittura indefinito.
4 - La Corte ritiene di dover condividere le considerazioni esposte dalla reclamante. In realtà è assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione nella quale erano state inflitte. E’ pur vero che in casi del tutto eccezionali il principio della effettività delle decisioni ha consentito il superamento del principio suddetto; ma trattasi pur sempre di prospettazioni del tutto ipotetiche e, comunque, certamente non rilevabili nella specie.
In sostanza i calaciatori Mariniello e Izzo erano stati squalificati in occasione di una gara di Coppa Italia, e in una gara di Coppa Italia dovranno scontare le sanzioni. Conclusivamente il reclamo della S.S.D Sapri Calcio merita accoglimento con conseguente riforma della decisione impugnata, e quindi con la ratifica del risultato acquisito sul campo della gara disputata il 5 settembre 2010. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. di Sapri (Salerno) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 – 2 conseguito sul campo nella gara su indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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