F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 1) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTOBUCHI/NUOVO CAMPOBASSO DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010
1) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTOBUCHI/NUOVO CAMPOBASSO DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009)
Con preannuncio del 10.12.2009 la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. manifestava la sua intenzione di impugnare la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale disattendendo la richiesta formulata dalla medesima S.S.D. Centobuchi - vittoria “a tavolino” relativamente alla gara Centobuchi/Nuovo Campobasso del 6.9.2009 per mancato rispetto del Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009 del Comitato Interregionale avente ad oggetto l’impiego dei calciatori giovani – respingeva il reclamo proposto all’esito di accertamenti demandati alla Procura Federale. Deduceva in quella sede la società marchigiana, che la Pol. Nuovo Campobasso a partire dal 28’ del secondo tempo e fino al termine della gara era venuto a trovarsi senza un calciatore “giovane” classe 1991, in violazione di quanto disposto dal sopra citato Com. Uff. Venivano quindi trasmessi , a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale, gli atti ufficiali alla richiedente e successivamente fissata la discussione ove presenziavano le contendenti assistite dai rispettivi difensori. Devesi preliminarmente affermare l’infondatezza della tesi di parte reclamante in ordine all’asserito divieto del Giudice Sportivo di potersi avvalere delle deduzioni di controparte e delle indagini della Procura Federale sulla base di un affermato giudizio da svolgersi in totale assenza di contraddittorio. Quanto al primo aspetto, non deve confondersi il diritto di essere ascoltati nei vari procedimenti, che è escluso ex art. 34 n. 6 C.G.S., innanzi al Giudice Sportivo per la sua impostazione a pronuncia monitoria/decretale, con il diritto di difesa, che nel nostro Ordinamento giuridico costituisce uno dei principi cardine che non può conoscere ablazione di sorta. Se, quindi, una parte reclama un proprio diritto in danno dell’altra, a quest’ultima non può essere impedito o vietato di esporre le proprie ragioni. Vi potranno essere restrizioni di forma, vietando il contraddittorio pieno in tutte le sue possibili esplicazioni (oralità, discussione dei difensori, audizioni personali), ma non nella sostanza. Se ragioni di estrema speditezza dispongono che il procedimento abbia solo contenuto scritto e non goda dell’oralità, sempre per atto scritto la controparte potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Quanto alle indagini della Procura, la pretesa preclusione alle stesse, sostenuta dalla società reclamante, appare destituita di fondamento. Dispone infatti l’art. 34 comma 4 C.G.S., con norma di previsione generale, che agli Organi di Giustizia Sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine ed accertamento, fermo il disposto del successivo art. 35 C.G.S.. In detta ultima norma è espressamente previsto che gli organi di Giustizia Sportiva possano utilizzare altresì ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale. A ciò aggiungasi che giusta il disposto dell’art. 29 C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano in prima
istanza, sulla base delle risultanze, dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35. Riassumendo, quindi, le indagini della Procura rientrano tra i mezzi di prova espressamente previsti nell’art. 35 C.G.S., mentre i Giudici Sportivi giudicano sulla base dei mezzi di prova di cui all’art. 35, per cui sillogisticamente, devesi affermare che nel caso di specie, il Giudice Sportivo poteva legittimamente avvalersi, quale strumento istruttorio delle indagini della Procura Federale e porle a fondamento del proprio convincimento e della conseguente decisione. Quanto al merito, due insuperabili argomentazioni portano ad escludere la fondatezza del reclamo. In primo luogo, ritenuta la legittima utilizzazione delle indagini della Procura, le stessa hanno appurato al di là di ogni ragionevole dubbio che nella fattispecie vi è stato un semplice ed incensurabile scambio di maglie tra i calciatori Murano e Trapani, per cui, nella realtà dei fatti, la Polisportiva Nuovo Campobasso ha condotto l’intera gara con la piena osservanza di tutte le regole attinenti alle classi di età dei propri calciatori. In secondo luogo, ed ove mai non si dovessero tenere nel dovuto conto le indagini della Procura in virtù delle quali ha deciso il Giudice Sportivo (circostanza da escludere per quanto innanzi argomentato), devesi in ogni caso rilevare che il contraddittorio, parzialmente ridotto nel giudizio a contenuto monitorio innanzi al primo Giudice, trova piena affermazione nel grado successivo ed innanzi a Codesta Corte, la Società Nuovo Campobasso Calcio ha dato piena ed inconfutabile prova, con ampia produzione fotografica, che l’equivoco in ordine al mancato rispetto delle classi d’età dei calciatori è unicamente imputabile ad uno scambio di maglie, la numero 7 e la numero 11 tra i calciatori Trapani e Murano, sicché, quando al 28° del secondo tempo è stato sostituito il numero 11, che nella lista del referto arbitrale figura essere il calciatori Salvatore Trapani, della classe 1991, con il calciatore Alberto Fazio della classe 1990, in effetti è stato sostituito il calciatore Jacopo Murano della classe 1990, per cui, nella realtà, durante la gara non è stata posta in essere alcuna variazione delle classi di età dei calciatori schierati dalla società Nuova Campobasso Calcio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Monteprandone (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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