F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 12) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 12) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009) La A.C.R. Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Vigor Lamezia disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la squalifica di tre giornate al calciatore Dall’Oglio Maurizio “per avere, al termine della gara e durante il percorso che conduce dal tunnel agli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose all’indirizzo del direttore di gara dopo essersi liberato della propria maglia nel tentativo di evitare il riconoscimento”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della sanzione o la commutazione nella pena dell’ammenda la ricorrente ha sostenuto il fatto che il calciatore in questione aveva lasciato la gara anzitempo, si trovava nella sala medica allestita all’interno dello spogliatoio del Messina, e non poteva pertanto trovarsi al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Il ricorso è infondato e viene respinto, in quanto i fatti accaduti sono puntualmente riportati nel referto arbitrale che ne evidenzia la gravità per cui si palesa congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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