F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’A.S. ASTREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUNTOLI IVAN SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010
4) RICORSO DELL’A.S. ASTREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUNTOLI IVAN SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
Con telefax del 24.12.2009 indirizzato a Codesta Corte, l’A.S. Astrea reclamava avverso il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Giuntoli Ivan per aver colpito con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso, durante l’incontro Viterbese Calcio/Astrea disputatosi il 20.12.2009. La reclamante chiedeva che venisse ridotta la squalifica, ritenendola eccessiva, nella misura minima prevista dall’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S.. L’Astrea lamentava l’inattendibilità del referto arbitrale in quanto, durante l’episodio per quale il Giuntoli era stato sanzionato, l’arbitro era di spalle quindi impossibilitato a vedere esattamente lo svolgimento dell’episodio. Tale eccezione si evincerebbe da una ripresa televisiva che la reclamante chiedeva alla Corte di acquisire. Premesso doverosamente che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non può trovare ingresso ed accoglimento una diversa rappresentazione degli avvenimenti, il fatto di violenza evidenziato dall’arbitro è avvenuto a gioco fermo e la reazione del Giuntoli va stigmatizzata in tutta la sua gravità. Lo stesso ha infatti colpito l’avversario in un punto estremamente debole, procurando fuoriuscita di sangue e dimostrando in tal maniera la piena consapevolezza dell’evento, coscientemente e volutamente ricercato. Ciononostante, ponderato adeguatamente il contesto nel quale si è sviluppato il suo deplorevole comportamento e non volendo con ciò dare alcuna giustificazione all’attività reattiva, appare più equo sanzionare lo stesso con 4 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Astrea di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuntoli Ivan a 4 gare effettive.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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