F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 5) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 5) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009) Con telefax del 31.12.2009 indirizzato a Codesta Corte, l’A.S. Viterbese Calcio reclamava avverso il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Gattari Filippo per aver, a gioco fermo, colpito con un pugno alla testa un calciatore avversario e alla reazione violenta di quest’ultimo colpito il medesimo nuovamente con uno schiaffo, durante l’incontro Viterbese Calcio/Astrea disputatosi il 20.12.2009. La reclamante chiedeva che venisse ridotta la squalifica ritenendola eccessiva. E’ pacifico il fatto e lo stesso, per come descritto dal referto arbitrale, che è fonte privilegiata di prova, appare in tutta la sua gravità. Il Gattari ha dato iniziale corso alla condotta violenta e l’ha reiterata dopo la reazione dell’avversario. In siffatta situazione, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, che appare equa in relazione al grave comportamento tenuto dall’incolpato posto in essere con due separati atti, rivestendo oltretutto la qualifica di vicecapitano, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad essere d’esempio agli altri. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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