F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 6) RICORSO DEL CALCIATORE FERRENTINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASERTANA/COMPRENS. SPORT PISTICCI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010
6) RICORSO DEL CALCIATORE FERRENTINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASERTANA/COMPRENS. SPORT PISTICCI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009)
Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Massimo Ferrentino ha chiesto una riduzione della sanzione disciplinare inflittagli dal Giudice Sportivo, consistente nella squalifica per tre giornate di gara in seguito alla gara Casertana/Pisticci del 13.12.2009, nel corso della quale egli era stato espulso, in quanto, dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione per fallo di giuoco, aveva poggiato la mano sul petto dell’arbitro, in segno di disapprovazione, senza peraltro causargli dolore o altre conseguenze fisiche, ma indirizzandogli con fare minaccioso una frase offensiva. Va preliminarmente osservato che non vi è doglianza in ordine all’effettivo svolgimento dei fatti, ma unicamente con riferimento alla entità della sanzione applicata e reputata eccessiva. Il ricorrente espone in proposito che, in seguito ad un contatto con un avversario, aveva riportato una ferita al labbro con conseguente fuoriuscita di sangue, per cui, in stato di agitazione si era rivolto all’arbitro al fine di ottenere l’applicazione di una sanzione a carico della controparte. Dal rapporto arbitrale si evince, invece, che una ammonizione era stata disposta proprio a suo carico: circostanza questa che rende maggiormente comprensibile l’atteggiamento di stizza assunto dal Ferrentino. Il quale ammette la realtà delle offese pronunciate nei confronti del giudice di gara, ma nega di aver rivolto parole minacciose contro di lui. In effetti, nel rapporto del direttore di gara non sono riportate espressioni verbali di minaccia proferite nei suoi riguardi, ma si descrive un atteggiamento qualificato come minaccioso, per cui può ritenersi che come tale con tutta probabilità sia stato chiaramente percepito il comportamento, in sé comunque riprovevole ed oggettivamente intimidatorio, di aver da parte del calciatore - e proprio nel momento più caldo della contestazione - appoggiato la mano sul petto del direttore di gara, pur senza cagionargli dolore. Tanto più che dallo stesso rapporto risulta altresì che il ricorrente non ha immediatamente ottemperato al provvedimento di espulsione, ma ha impiegato circa un minuto dopo la sua notifica per abbandonare il terreno di giuoco. Sulla base di tali considerazioni il ricorso non appare, pertanto, meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrentino Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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