F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 9) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 9) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009) La A.C.R. Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Vigor Lamezia disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la sanzione a carico della società di disputare due gare effettive a porte chiuse per indebita presenza prima dell’inizio della gara all’interno del recinto di gioco di persone non autorizzate, per indebita presenza nel corso del secondo tempo di persona non identificata ma riconducibile alla società ospitante che rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni offensive, per lancio da parte di propri sostenitori durante lo svolgimento della gara di due petardi, per aver persone non identificate ed incaricate del servizio di sicurezza rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose e minacciose al termine della gara, per aver persone non identificate al termine della gara colpito con pedate e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, per essere stati l’arbitro ed uno dei suoi assistenti oggetto del lancio di numerosi sputi al termine della gara ed infine per assembramento ostile di propri sostenitori che rivolgevano agli ufficiali di gara al termine della stessa espressioni gravemente ingiuriose. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere l’annullamento o una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto il fatto che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata in relazione all’effettivo svolgimento degli eventi ed alla reale dinamica dei fatti. Essa inoltre ha fatto presente che l’attuale società, creata dopo il fallimento della precedente, si sta impegnando notevolmente nell’opera di prevenzione dei comportamenti antisportivi. Il ricorso è infondato, in quanto i fatti accaduti, puntualmente riportati nel referto arbitrale, sono di notevole gravità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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