F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 4) RECLAMO DEL FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MAIO MARCO SEGUITO GARA SANLURI/FONDI DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 4) RECLAMO DEL FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MAIO MARCO SEGUITO GARA SANLURI/FONDI DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010) Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff n. 135 dell’11.3.2010, irrogava al calciatore Di Maio Marco, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente ingiuriose”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione inflitta e si chiede la riduzione della sanzione da tre a 2 giornate di squalifica. Considerato che ai sensi dell’art. 19 n. 4 lett. a) C.G.S. la sanzione prevista per la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara è di 2 giornate di squalifica e nella fattispecie non ricorrono circostanze aggravanti. Ritenuto in definitiva che sia giusto limitare la sanzione alla squalifica per due giornate di gara effettive e che, pertanto, il ricorso vada accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Maio Marco a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo con l’assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.
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