F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.2011 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACICATENA/NISSA FOOTBALL DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.2011 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACICATENA/NISSA FOOTBALL DEL 27.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso che: - la A.C.R.D. Acicatena ha proposto reclamo avverso le sanzioni della squalifica del proprio campo di giuoco sino al 31.3.2011, con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse e dell’ammenda di € 10.000,00, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 147 del 31.3.2010. La terna arbitrale ha riferito che, nel corso del secondo tempo (50° minuto) ed al termine della gara in epigrafe, due persone, individuate quali addette allo stadio della società reclamante ed alcuni sostenitori della stessa, li hanno dapprima ripetutamente ingiuriati, offesi, seriamente minacciati e poi colpiti con calci e pugni. Inoltre si legge, sempre nei referti ufficiali, che anche l’osservatore arbitrale è stato colpito da una pallonata e da uno schiaffo quando si trovava, insieme alla terna arbitrale, nello spogliatoio la cui porta (che era stata chiusa a chiave dall’interno) era stata violentemente divelta dai sostenitori per penetrarvi. La A.C.R.D. Acicatena, pur ammettendo in parte la responsabilità dei propri sostenitori nonché degli addetti al campo, chiede a questa Corte una congrua riduzione della squalifica del campo e dell’ammenda sottolineando, nei propri motivi di doglianza, che non ha trovato una giusta valutazione, in sede sanzionatoria, il fattivo comportamento dei propri calciatori e dirigenti che si sono prodigati per cercare di riportare la calma invocando, sul punto, la concessione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S. Tanto premesso, la Corte osserva. Gli episodi contestati alla società reclamante sono chiaramente riportati e provati dai rapporti degli ufficiali di gara. Il reiterato comportamento violento, irriguardoso, offensivo e minaccioso da parte dei sostenitori della A.C.R.D. Acicatena nei riguardi della terna arbitrale e dell’osservatore, rappresentano episodi di tale gravità da meritare la conferma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, anche in considerazione della recidiva reiterata e specifica della società per fatti analoghi avvenuti durante il campionato in corso. La doglianza, infine, della reclamante, circa la mancata concessione, da parte del giudice di prime cure, delle attenuanti a seguito della fattiva collaborazione dei propri dirigenti e calciatori, non può trovare positivo accoglimento in quanto non risultante nei rapporti ufficiali di gara, atti forniti di fede probatoria privilegiata normativamente. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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