F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BORGO A BUGGIANO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 08.04.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BORGO A BUGGIANO DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 08.04.2010)
Il 14.3.2010.si svolgeva la gara Valleverde Riccione/Borgo a Baggiano, Campionato Nazionale Serie D Girone D, terminata con il punteggio di 0-2, all’esito della quale la società Valleverde in data 15.3.2010 preannunciava reclamo in ordine alla sua regolarità. Con motivi inviati il successivo 17.3.2010 la società reclamante rilevava che avevano preso parte all’incontro nelle file della squadra avversaria due calciatori – Rummolo Gabriele n. 5 e Di Giusto Lorenzo n. 2 – e l’allenatore – Bicchierai Roberto – tutti squalificati per una giornata, ai sensi del Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010. Nel ricorso veniva posto in rilievo che la squalifica doveva essere scontata a partire dal 4.3.2010, non avendo successivamente a tale data la società Borgo a Buggiano disputato alcuna gara. Ed infatti in riferimento alla gara del 7.3.2010 tra Borgo a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone non poteva ritenersi scontata la sanzione disciplinare in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2010) aveva comminato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 la penalizzazione di 1 punto in classifica e la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, a carico della società Borgo a Buggiano in considerazione della rinuncia a proseguire l’incontro. In considerazione di ciò chiedeva in applicazione dell’art. 22 comma 5 C.G.S., in base al quale se una società rinuncia a disputare un incontro al quale il calciatore squalificato non poteva partecipare proprio in virtù della sanzione disciplinare, il calciatore deve scontarla nella gara immediatamente successiva. A questo proposito nell’impugnazione veniva fatto presente che anche la gara dell’11.3.2010 Virtus Castelfranco/ Borgo a Buggiano era stata rinviata e quindi in applicazione del sopra richiamato principio di cui all’art. 22 C.G.S. la prima gara utile in cui scontare la sanzione era appunto quella del 14.3.2010 Valleverde Riccione/Borgo a Buggiano. Da ciò conseguiva, appunto, l’irregolare posizione dei due calciatori e dell’allenatore, con la conseguenza che doveva essere irrogata la sanzione della perdita della gara a carico della società Borgo a Buggiano, assegnando alla reclamante la vittoria per 3-0. La società Borgo a Buggiano inviava al Giudice Sportivo le proprie controdeduzioni, chiedendo preliminarmente la sospensione di ogni decisione sul presupposto che l’esito della gara Borgo a Baggiano/Bikkembergs Fossombrone era ancora sub iudice avendo proposto la società reclamo alla Corte di Giustizia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2010 citato. Sottolineava a questo proposito che i calciatori Rummolo e Di Giusto non avevano disputato la gara del 7.3.2010 Borgo a Baggiano/Bikkembergs Fossombrone così come non era stato schierato l’allenatore Bicchierai. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 153 dell’8.4.2010) accoglieva il reclamo infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara, così assegnando alla reclamante la vittoria per 3-0. Il Giudice Sportivo osservava come fossero fondate le motivazioni della reclamante Valleverde non potendosi ritenere come validamente scontata la squalifica nell’ambito della gara del 7.3.2010 avendo la società Borgo a Buggiano rinunciato a proseguire l’incontro con la Bikkembergs Fossombrone, di tanto che la rinuncia aveva portato alle sanzioni di cui al Com. Uff. n. 131 del 8.3.2010, dovendo quindi essere scontata la sanzione nella gara successiva a quella del 7.3.2010 e ciò anche in considerazione del fatto che le sanzioni irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva, pur se contro di esse sia stato proposto reclamo, siano immediatamente esecutive Proponeva impugnazione la società Bikkembergs Fossombrone che chiedeva l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale nella seduta del 20.4.2010 (cfr. Com. Uff. n. 225/CGF) ritenendo come il Giudice Sportivo avesse errato nel ritenere che alla gara Borgo a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone fosse applicabile il principio di cui all’art. 22 comma 5 C.G.S. non avendo la società rinunciato. E dovendosi applicare il principio che nell’ambito della prosecuzione delle gare interrotte i calciatori squalificati non possono essere schierati nella prosecuzione, spiegando pieno valore a tutti gli effetti il loro non impiego, così come previsto dall’art. 22 comma 4 e non comma 5 C.G.S.. Ragionare a contrario porterebbe alla conseguenza del tutto irragionevole in base alla quale gli squalificati sconterebbero due turni dovendo essere esclusi sia nella gara contro Bikkembergs Fossombrone che in quella contro il Valleverde Riccione. Tutto ciò premesso osserva la Corte come il ricorso sia fondato con ciò dovendosi annullare la decisione del Giudice Sportivo. Così come infatti posto in rilievo nell’impugnazione questa Corte a Sezioni Unite ha disposto con il citato Com. Uff n. 225/CGF la prosecuzione della gara tra il Borgo a Buggiano e Bikkembergs Fossombrone. Da ciò consegue che - così da come risulta dalla distinta di gara - non avendo i calciatori Rummolo e Di Giusto e l’allenatore Bicchierai preso parte alla detta gara, che deve proseguire con le medesime formazioni schierate al momento dell’interruzione, non potendo pretendere parte alla prosecuzione stessa gli squalificati, che nell’ambito, appunto, di detta partita debba essere computata la squalifica comminata, essendo così del tutto regolare l’impiego dei sopra menzionati nel corso della successiva gara del 14.3.2010 tra Valleverde Riccione e Borgo a Buggiano. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Buggiano (Pistoia), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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