F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO ALBIGNASEGO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR DAMIANO DAMIANI; – DELLA SQUALIFICA PER UNDICI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE JACOPO PAVELLI; SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/ALBIGNASEGO CALCIO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO ALBIGNASEGO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR DAMIANO DAMIANI; - DELLA SQUALIFICA PER UNDICI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE JACOPO PAVELLI; SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/ALBIGNASEGO CALCIO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.4.2010) La Albignasego Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in data 12.4.2010 (Com. Uff. n. 96) con riferimento alla gara contro la Montebelluna Calcio S.r.l. del 10.4.2010 e consistenti nella squalifica: - per sette gare effettive del signor Damiani Damiano con la seguente motivazione “allontanato per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco in occasione dell’espulsione di un calciatore della propria squadra ed aver, nell’occasione, profferito all’arbitro frase offensiva, si sedeva in panchina e costringeva l’Arbitro ad intervenire per invitarlo ad abbandonare il terreno di gioco”. Nell’occasione reiterava le offese al Direttore di gara. Alla ripresa del gioco si posizionava all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi e impartiva disposizioni ai propri calciatori. Allontanato nuovamente dal Direttore di gara, reiterava le offese all’indirizzo del medesimo. Successivamente si posizionava all’esterno del recinto di gioco, e in più occasioni, profferiva frasi offensive all’indirizzo dell’Assistente arbitrale”; - per undici gare effettive del calciatore Pavelli Jacopo con la seguente motivazione “espulso per doppia ammonizione”, alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva frasi offensive all’indirizzo del Direttore di gara e, ponendo le mani sul petto dello stesso, lo spingeva facendolo arretrare di tre passi. Si rendeva necessario l’intervento di due compagni di squadra per farlo allontanare. Giunto all’altezza dell’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, profferiva frasi offensive all’indirizzo del Direttore di gara per circa 5 minuti. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S.”. A sostegno del suo ricorso diretto ad ottenere una riduzione delle squalifiche la ricorrente ha affermato che le sanzioni risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato ai soggetti sanzionati è stato puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro designato ed è tale da non giustificare alcuna modifica o riduzione delle sanzioni comminate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Albignasego Calcio di Albignasego (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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