F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 6) RICORSO A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MICHELE PIETRELLA SEGUITO GARA L’AQUILA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 6) RICORSO A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MICHELE PIETRELLA SEGUITO GARA L’AQUILA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010) Con preannuncio del 22.4.2010 la società A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 formalizzava richiesta di accesso agli atti della gara L’Aquila/Renato Curi Angolana del 18.4.2010 in esito alla quale, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010) aveva inflitto al calciatore Michele Pietrella la sanzione della squalifica per due turni “per avere al termine della gara, tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’Arbitro”. In particolare il tesserato Pietrella, stando a quanto è possibile rilevare dal referto arbitrale si avvicinava al direttore di gara nel tunnel direzione spogliatoi e gli ripeteva ironicamente la frase “bravo ci hai fatto perdere”. La Segreteria della C.G.F., trasmetteva gli atti ufficiali della gara de qua alla compagine abruzzese con atto del 23.4.2010; successivamente pervenivano tempestivi motivi di reclamo attraverso i quali, sostanzialmente, si richiedeva una riqualificazione del fatto contestato e sanzionato in prime cure, come del tutto legittimo in quanto espressione pacifica del diritto di critica nei confronti dell’operato dell’arbitro con riduzione della squalifica inflitta ad una sola giornata di gara. Tanto premesso la C.G.F. ritiene lo spiegato gravame non meritevole di accoglimento e ciò sulla scorta dei due rilievi. Il primo: la contestazione della direzione di gara è pacifica ed ammessa dalla reclamante la quale afferma nel proprio ricorso che alcuni suoi dirigenti e tesserati hanno violentemente sfogato la loro frustrazione e rabbia per l’esito negativo dell’incontro, verso l’incolpevole terna arbitrale (circostanze tutte refertate e agli atti); il secondo: l’espressione utilizzata dal calciatore Pietrella, ad un’attenta valutazione, peraltro già effettuata dal primo Giudice, deve considerarsi certamente lesiva della onorabilità e professionalità del direttore di gara al quale si imputa di aver, attraverso le sue decisioni, “orientato” l’esito della gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila 1927 dell’Aquila. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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