F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 7) RICORSO DELL’ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/SANTEGIDIESE DELL’11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 7) RICORSO DELL’ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/SANTEGIDIESE DELL’11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009) La delibera indicata in epigrafe ha per oggetto l’incontro Atletico Trivento/Santegidiese dell’11.10.2009, al termine del quale due persone, non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, avrebbero rivolto agli ufficiali di gara, mentre essi stavano rientrando nello spogliatoio, espressioni gravemente offensive ed intimidatorie. Inoltre i sostenitori della medesima compagine avrebbero intonato cori comportanti denigrazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria, in quel momento riverso a terra dopo un contrasto di giuoco ed avrebbero altresì, per tutta la durata del secondo tempo, rivolto ad uno degli assistenti arbitrali insulti e minacce. Infine un assembramento ostile di essi avrebbe indirizzato, loro all’uscita dall’impianto sportivo dell’auto con a bordo la terna arbitrale, espressioni dal contenuto gravemente offensivo e sferrato nella stessa circostanza un violento calcio alla portiera della vettura. La società ricorrente chiede l’annullamento della diffida ed una riduzione della ammenda, prospettando una motivazione che si rivela priva di pregio sia in punto di fatto che sotto il profilo giuridico. Il reale svolgimento della intera vicenda, che si articola in una serie di quattro distinti e convergenti episodi, trova, infatti, indubbia conferma tanto nel rapporto arbitrale, quanto nel supplemento di esso, quanto infine nel rapporto stilato dall’assistente arbitrale. Ed è appena il caso di ricordare la peculiare efficacia probatoria loro attribuita dall’art. 35 C.G.S.. Inoltre, l’assenza di adeguate barriere protettive e di separazione fra gli atleti ed il pubblico, se indubbiamente consente agli ufficiali di gare una più viva e forte percezione delle manifestazioni di dissenso e/o di critica da parte degli spettatori, non può in alcun modo costituire né una esimente, né una circostanza attenuante per gli illeciti eventualmente commessi da questi ultimi, dai quali semmai sarebbe lecito attendersi una più civile e composta reazione nelle ipotesi di uno svolgimento della gara non conforme alle proprie aspettative ed ai propri desideri. Quanto alla definizione di razzista riferita dall’arbitro per stigmatizzare l’ululato emesso da alcuni dei presenti nei confronti dell’unico calciatore di colore che partecipava alla partita, si tratta di un comportamento che non può in alcun caso ricondursi ad una manifestazione di mero dissenso o di critica, di disappunto o di delusione, ma che, anche qualora fosse stata omessa nel rapporto arbitrale, sarebbe stata inevitabilmente valutata come tale da parte del giudice sportivo, chiamato successivamente a pronunciarsi negativamente sulla vicenda de qua agitur. Né, più in generale, può considerarsi alla stregua di un titolo di merito la circostanza che nella specie si sia trattato di manifestazioni meramente verbali, mai accompagnate da atti diversamente qualificanti. La condotta in questione corrisponde innanzi tutto all’elementare comportamento richiesto a tutti coloro che partecipano od assistono ad un evento sportivo, indipendentemente cioè dal suo esito e dalle modalità del suo svolgimento. Ma soprattutto trova in linea di fatto una in equivoca e sintomatica smentita nella opportuna precauzione usata dai Carabinieri, che con una volante hanno ritenuto opportuno scortare l’auto degli ufficiali di gara sino all’ingresso della superstrada per Isernia. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso appare privo di fondatezza.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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