F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 10) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010
10) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)
La motivazione della delibera indicata in epigrafe ha per oggetto la condotta del calciatore, nel corso della gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009, cui si attribuisce l’illecito di avere, a gioco in svolgimento, ma lontano dall’azione, colpito con un pugno un avversario, così da rendere necessaria la interruzione della gara per consentire l’intervento dei sanitari. La disposizione cui si fa riferimento è indicata nell’art. 14, comma 4, lett. b) C.G.S., ma trattasi di un evidente ed innocuo lapsus calami, nessun dubbio potendo sussistere circa la individuazione della norma effettivamente applicata, che va identificata nell’art. 19, comma 4 lett. b) dello stesso codice, la quale prevede come sanzione minima la squalifica per 3 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. La società ricorrente chiede una riduzione della predetta squalifica, deducendo una diversa versione dell’accaduto: e cioè negando che vi sia stata alcuna violenza da parte del calciatore squalificato e sostenendo che egli si sarebbe limitato a “sgomitare" l’avversario senza cagionargli alcuna ferita, tanto che entrambi i contendenti sarebbero poi usciti insieme dal terreno di giuoco, senza polemiche e addirittura abbracciandosi l’un l’altro. Si tratta, come è evidente, di una versione dei fatti sensibilmente diversa da quella contenuta nel rapporto arbitrale, la quale, a norma dell’art. 35 1.1 dello stesso codice fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. E nel rapporto arbitrale si attesta che al 48’ del secondo tempo il Fornetti aveva colpito al volto con un pugno un avversario non in uno scontro di giuoco, ma a giuoco lontano. Può aggiungersi che nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro ha avuto modo di precisare che i due contendenti non si erano limitati a scambiarsi delle spinte, ma erano venuti alle mani colpendosi reciprocamente con un pugno al volto, sicchè si era resa necessaria la interruzione della partita, al fine di consentire ai massaggiatori di provvedere alle cure del caso. Né va dimenticato, per quanto attiene alla condotta tenuta dal Fornetti, la peculiare responsabilità che a lui incombeva a sua qualità di vicecapitano della squadra, la quale dovrebbe comportare nella condotta di gara un maggior senso di responsabilità ed un migliore controllo dei propri nervi rispetto ai colleghi ed agli avversari. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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