F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010 1) RECLAMO SIG. PIRAINO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 – PER ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010) 2) RECLAMO A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE D IN CORSO, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA NELL’ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010 1) RECLAMO SIG. PIRAINO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 – PER ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010) 2) RECLAMO A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE D IN CORSO, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA NELL’ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visti i reclami; premesso che: - la A.C. Palazzolo ed il signor Daniele Piraino hanno proposto reclamo, con il quale hanno richiesto il proscioglimento, avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in data 21.1.2010, ha sanzionato la società con la sanzione di punti 2 in classifica e il Piraino con l’inibizione per anni 3 e mesi 6. Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale traevano origine dall’accoglimento del deferimento della Procura Federale nei confronti del Piraino, per rispondere della violazione di cui all’art. 7 comma 1 C.G.S., reo di aver posto in essere illecito sportivo attraverso le condotte descritte nell’atto di incolpazione e, comunque, finalizzate ad alterare il risultato della gara Palazzolo/Città di Vittoria del 7.6.2009, e della società Palazzolo, ai sensi dell’art. 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta in relazione all’illecito sportivo commesso a suo vantaggio dal Piraino, soggetto estraneo alla società stessa. Tanto premesso la Corte osserva che i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Le motivazioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto concerne la posizione del Piraino, appaiono immuni da censure. Le modalità di perpetrazione degli illeciti, che emergono chiaramente dagli elementi raccolti in fase di indagine, ed in particolare dalle dichiarazioni accusatorie che appaiono gravi, precise e concordanti, individuano quale ideatore del pactum sceleris il Piraino medesimo; per quanto concerne la posizione dell’A.C. Palazzolo, la riconosciuta responsabilità del primo e, soprattutto, l’indiscutibile vantaggio che si sarebbe prodotto in capo alla stessa, non possono che farla ritenere responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., non essendo scaturiti neanche dalle tesi difensive dell’incolpata, assolutamente prive di riscontri oggettivi, elementi tali da far insorgere il ragionevole dubbio che scriminerebbe i comportamenti contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge i reclami come sopra proposto dal signor Piraino Daniele e dall’A.C. Palazzolo A.S.D. di Palazzolo Acreide (Siracusa). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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