F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010 1) RICORSO DEL GUASTALLA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE ATTILIO TURINI LA SOMMA DI € 1.672,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010
1) RICORSO DEL GUASTALLA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE ATTILIO TURINI LA SOMMA DI € 1.672,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)
La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, rilevato che: - la A.S. Guastalla ricorreva presso questa Corte per ottenere la revoca della delibera del Collegio Arbitrale LND del 20.2.2010 che accoglieva il ricorso proposto dall’allenatore signor
Turini e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo alla società di corrispondere allo stesso la somma di € 1.672,20; - ritenuto che l’art. 7 del regolamento del Collegio Arbitrale, sancisce la non impugnabilità ad altro organo delle decisioni arbitrali; per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Guastalla Calcio di Guastalla (Reggio Emilia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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