F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 4) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 4) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Tale decisione veniva assunta in quanto, durante l’incontro Albinoleffe/Salernitana disputato il 10.5.2010, alcuni tesserati (componenti la panchina e la panchina aggiuntiva) posto in essere una plateale contestazione dell’operato arbitrale abbandonando simultaneamente il recinto di giuoco. Avverso tale provvedimento la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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