F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 7) RICORSO DEL CALC. DANIELE CORVIA (U.S. LECCE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010
7) RICORSO DEL CALC. DANIELE CORVIA (U.S. LECCE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)
Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore della U.S. Lecce Daniele Corvia, con riferimento alla gara Ascoli/Lecce disputata ad Ascoli in data 8 maggio 2010, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Daniele Corvia nell’atto di reclamo lealmente ne da atto, testualmente affermando come “non sia suo intendimento quello di negare in assoluto il disvalore della condotta posta in essere quanto, piuttosto, quello di ricondurla in un più preciso alveo qualificatorio e conseguentemente sanzionatorio” (così, testualmente, a pag. 1 dell’atto di reclamo); - preso atto che egli contesta esclusivamente l’entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell’atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell’avversario e che, quindi, il comportamento tenuto “ad avviso del reclamante si configura quale condotta antisportiva da sanzionarsi con la squalifica per la durata di una gara effettiva, o, comunque, quale condotta gravemente antisportiva punita, ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S., nei minimi edittali, con la squalifica per due giornate” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di reclamo); - tenuto conto che nel rapporto dell’arbitro si legge testualmente (nella sezione “calciatori espulsi e motivazione”), con riferimento al calciatore del Lecce Corvia, che egli veniva espulso “poiché in un contrasto aereo con un avversario lo colpiva con un pugno al naso procurandogli un’abbondante fuoriuscita di sangue costringendolo ad uscire per le cure dal terreno di gioco”; - rilevato come anche dai fotogrammi di “fermo immagine” della ripresa televisiva dall’episodio in questione, la cui capacità probatoria è sensibilmente affievolita dalla circostanza che l’arbitro è intervenuto con espressa sanzione in merito, si conferma, seppur delineandosi qualche imprecisione nelle espressioni utilizzate nel referto arbitrale sopra riportato circa la parte del corpo che avrebbe colpito il calciatore dell’Ascoli, inconfutabilmente la portata sicuramente violenta della condotta tenuta dal Corvia, in particolar modo con riferimento alla distanza che intercorreva tra i due calciatori al momento dell’elevazione necessaria per colpire di testa la palla, laddove è evidente che il Corvia non si trovava a diretto contatto “tra corpi” con l’avversario, ma lo raggiungeva al volto con il braccio allargato, colpendolo; - sicché emerge dal gesto del Corvia la sua sicura ascrivibilità nell’alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche grave e violenta, tenuto conto della portata fidefacente del rapporto del direttore di gara, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del reclamo, di talché deve confermarsi come congrua nell’entità la sanzione irrogata al reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Corvia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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