F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 30 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITESE AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PAOLO GINI, PRESIDENTE A.S.D. SANVITESE; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMI 9 E 10 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7114/739PF/09-10/GR/MG DEL 26.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 30 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITESE AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PAOLO GINI, PRESIDENTE A.S.D. SANVITESE; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMI 9 E 10 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7114/739PF/09-10/GR/MG DEL 26.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visto il reclamo; premesso che: - la società A.S.D. Sanvitese proponeva reclamo con richiesta di annullamento o riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, in data 20.5.2010, sanzionava il signor Gini Paolo, Presidente della società reclamante, con l’inibizione per mesi sei e la stessa società, per responsabilità oggettiva, con la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011. Le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, traevano origine dall’accoglimento del deferimento della Procura Federale che con provvedimento del 26.4.2010 aveva deferito il signor Gini e la società da esso presieduta, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, 8, 9 e 10 C.G.S. e art 4 comma 1. Sostanzialmente i deferiti non avevano dato esecuzione alla delibera, emessa dalla Commissione Accordi Economici nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., con la quale la A.S.D. Sanvitese veniva condannata a corrispondere al proprio calciatore, signor Bovo Davide, la somma di € 3.000,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2008/2009. Tanto premesso la Corte osserva: il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Nel caso di specie, infatti, il Comunicato col quale la A.S.D. Sanvitese veniva condannata al pagamento della citata somma al calciatore Bovo, è stato notificato alla società il 4.11.2009. Pertanto entro il successivo termine perentorio del 4.12.2009, la società avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione, cosa che, invece, è avvenuta solo il 7.12.2009 come risulta, agli atti, dalla documentazione depositata dal Presidente, signor Gini, in occasione della riunione svoltasi dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Tale inadempimento, che si integra con la violazione del termine di trenta giorni per il pagamento, costituisce, secondo le citate norme federali, un comportamento di per sé sanzionabile senza che abbia rilievo l’eventuale avvenuto successivo pagamento di quanto dovuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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