F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF FANO/GUBBIO DEL 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 176/DIV del 24.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF FANO/GUBBIO DEL 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 176/DIV del 24.5.2010) Con preannuncio di reclamo del 24 maggio 2010, l’Associazione Sportiva “Gubbio 1910” impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe e faceva ritualmente seguire i rituali motivi in data 27.5.2010. Istruito il ricorso, giunge all’odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante. Nella memoria dell’Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico le ha inflitto l’ammenda di €. 7.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante il primo tempo dell’incontro Fano/Gubbio del 23.5.2010 quando l’assistente dell’arbitro operante sotto la loro gradinata era stato fatto ripetutamente oggetto di sputi, alcuni dei quali lo avevano attinto alla schiena. Lo stesso assistente, nel prosieguo di gara era stato anche destinatario di un tentativo di aggressione, dapprima diretta e personale da parte di un sostenitore dell’A.S. “Gubbio 1910”, il quale, poi, vista l’impossibilità di raggiungerlo, gli aveva lanciato contro un’asta di bandiera, che non aveva raggiunto l’ufficiale di gara. Il tutto come si rileva anche dal rapporto dell’assistente di gara e dalla relazione dei rappresentanti della Procura Federale ivi presenti. A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione o, in subordine, di riduzione della stessa, la reclamante invoca l’esimente di cui all’art. 13, comma 1 C.G.S. trattandosi, in tesi, di gara disputata in campo esterno, di carenza dei servizi di controllo – di competenza della società ospitante -, di episodi circoscritti solo al primo tempo della gara e cessati per il fattivo e tempestivo interevento del capitano e di alcuni dirigenti della medesima Associazione Sportiva. In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta non avendo Il Giudice Sportivo, si ritiene, dato congruo rilievo all’effettivo impegno profuso dai dirigenti dell’A.S. “Gubbio 1910” per far cessare l’illecito comportamento da parte dei propri sostenitori. La Corte rilevato che non vi è contestazione alcuna circa la dinamica dei fatti e la loro effettiva riconducibilità ai sostenitori della A.S. “Gubbio 1910”; - considerato che l’art. 14 C.G.S. prevede e sanziona le società allorché loro tesserati, soci e non soci, si rendano responsabili, tra l’altro, di atti di violenza o, comunque, anche solo di incitamento alla violenza; - considerato, altresì, che non può sostenersi l’applicabilità dell’esimente invocata dalla reclamante, atteso che l’art. 13, comma 1 C.G.S. richiede la congiunta ricorrenza di almeno tre delle circostanze colà descritte e che, nella fattispecie, non risulta né il tempestivo e immediato intervento dei propri dirigenti o tesserati (avvenuto solo al termine della prima frazione di gara mentre il primo atto lesivo risale al 6’ del primo tempo, seguito al 25’ dal tentativo di aggressione) né la riferita dissociazione da parte di altri sostenitori, rimasti semplicemente indifferenti spettatori dell’altrui violenza; - ritenuto, dal complessivo esame dei fatti e tenuto conto che l’iniziativa di contrasto posta in essere dai rappresentati dell’A.S. “Gubbio 1910”, a seguito della quale sono cessati gli episodi di violenza registratisi nel primo tempo della gara, deve essere positivamente apprezzata in quanto, ancorché non tempestiva, si è rivelata idonea a far cessare i comportamenti illeciti dei propri sostenitori; - valutata l’efficacia di tale iniziativa la quale, seppur non sufficiente ad elidere la condotta censurata ha comunque avuto positive conseguenze sul regolare prosieguo della gara; - reputato che, per l’effetto, in ragione delle considerazioni che precedono, l’ammontare della sanzione inflitta possa essere equamente e congruamente ridotta a €. 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia), riduce a € 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it