F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 4) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 4.000,00; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF VERONA/DELFINO PESCARA DEL 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 187/DIV del 7.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010
4) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 4.000,00;
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF VERONA/DELFINO PESCARA DEL 6.6.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 187/DIV del 7.6.2010)
La società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha impugnato la decisione in epigrafe comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. n. 182/DIV del 31.5.2010. Nel proprio ricorso la reclamante, pur non negando i fatti addebitati, ha chiesto di ridurre la ammenda e la squalifica inflitte. Ritiene questa Corte che il reclamo vada respinto. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo paiono equilibrate e condivisibili nella misura, considerata la gravità dei fatti addebitati sia alla società (accensione di fumogeno ed esplosione di un petardo, lancio di bottiglie, danneggiamenti agli impianti sportivi ad opera di tifosi), sia al calciatore Tognozzi (reiterate ingiurie all’arbitro e tentativo di aggressione fisica dello stesso): quanto a quest’ultimo, va poi particolarmente stigmatizzata la mancanza di autocontrollo dimostrata, censurabile in specie per il ruolo esemplare, nei confronti dei tifosi e dei giovani sportivi, che l’atleta sportivo riveste (massimamente in uno sport a larga diffusione e seguito popolari quale il calcio). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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