F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 6) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PLAY OUT FOGGIA/PESCINA DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 6) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PLAY OUT FOGGIA/PESCINA DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010) Con preannuncio di reclamo – e contestuale richiesta di atti – dell’1.6.2010, la società Pescina Valle del Giovenco impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Con nota di riscontro inviata lo stesso giorno, si partecipava alla società che, a mente dell’art. 37, comma 1 lett. a) C.G.S., i motivi di reclamo dovevano pervenire a questa Federazione entro il settimo giorno dalla data di ricezione della nota che precede. Alla data fissata per la discussione, 24.6.2010, non risultavano pervenuti i richiesti motivi di ricorso né ulteriori comunicazioni. - Visti gli artt. 29, comma 4, 37, commi 1 lett. a) e comma 7 C.G.S.; vista la delibera del Presidente della Federazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 19 marzo 2010; - rilevato che a tutt’oggi la società reclamante non ha fatto pervenire i motivi di doglianza avverso la decisione del Giudice Sportivo; - considerato che la prospettazione di detti motivi costituisce condizione di ammissibilità del reclamo; - dichiara l’inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L’Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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