F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 7) RICORSO DEL CALC. EBAGUA OSARIMEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OFF VARESE/BENEVENTO DEL 30.5.2010 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010
7) RICORSO DEL CALC. EBAGUA OSARIMEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OFF VARESE/BENEVENTO DEL 30.5.2010 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV del 31.5.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ebagua Osarimen. Tale decisione veniva assunta perchè, durante l’incontro di Play Off Varese/Benevento del 30.5.2010, aveva spinto volontariamente, a giuoco fermo, con le mani al viso e sul torace un avversario; espulso, rientrando negli spogliatoi reiterava il comportamento violento tirando per i capelli il medesimo avversario. Avverso tale provvedimento il calciatore Ebagua Osarimen ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’1.6.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.6.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ebagua Osarimen, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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