• Stagione sportiva: 2009/2010
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 7 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 07 Luglio 2010
2) RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (DIRETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VII) N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. (NOTA N. 6172/1062PF09-10/SP/BLP DEL 25.3.2010)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 7 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 07 Luglio 2010
2) RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (DIRETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VII) N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. (NOTA N. 6172/1062PF09-10/SP/BLP DEL 25.3.2010)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)
Con rituale e tempestivo gravame il Dott. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo della Gallipoli Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) con la quale gli è stata comminata la sanzione della inibizione per mesi due per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. a), paragrafo VII, N.O.I.F., in relazione all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento dei contributi ENPALS relativi alle mensilità da Luglio a Settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con i motivi scritti il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito eccependo, in particolare, la carenza del rapporto di immedesimazione organica tra sé e la società Gallipoli Calcio S.r.l. in quanto privo del potere di utilizzare il mezzo finanziario per adempiere al pagamento dei ratei contributivi ENPALS per le mensilità su citate. Ha, altresì, sul punto osservato, allegando copia di un telefax, di avere sollecitato l'Amministratore Unico signor Daniele D'Odorico affinché ottemperasse, entro la data di scadenza, all'adempimento finanziario. Ha, infine, rilevato che i poteri attribuitigli in forza di Procura Speciale Notarile del 19/01/2010 erano limitati alla ordinaria amministrazione. Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione inflittagli. Alla seduta del 30.4.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il sostituto del Procuratore Federale ha, per contro, concluso per il rigetto del ricorso. La C.G.F. ritenutane la necessità, sospende il giudizio e dispone che il ricorrente produca entro il termine del 5.5.2010 la procura notarile corredata da eventuali atti aggiuntivi che evidenzino limiti al potere di rappresentanza, segnatamente quanto alla disponibilità delle risorse economiche della società al fine degli adempimenti degli obblighi contributivi. Fissa per la discussione, l'udienza del 7.5.2010 ore 13,30. Nei termini fissati il ricorrente ha trasmesso, integrando la documentazione già in atti, una certificazione, datata 5.5.2010, rilasciata dalla Banca Popolare Pugliese, attestante che tutti gli addebiti del C/C N° 1177209 intestato alla Gallipoli Calcio S.r.l., attinenti al pagamento dei contributi ENPALS, INPS, IRPEF, I.V.A. (delega unica), sono stati sempre disposti dall'Amministratore Unico signor Daniele D'Odorico e pervenuti per via telematica in quanto unico Rappresentante della Società deputato all'adempimento e che, mai, ha rilasciato deleghe al ricorrente; con la su citata attestazione bancaria il ricorrente, comparso personalmente, ha, altresì, allegato copia dei Mod. F24. E', altresì, comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale ha confermato le conclusioni già assunte. Osserva, a tal uopo, questa C.G.F. che il ricorso è fondato in considerazione del preciso contenuto della documentazione prodotta dal ricorrente al quale, come da procura notarile in atti, erano affidati unicamente poteri di ordinaria amministrazione della Società, non estesi alle facoltà di disporre di strumenti economici per soddisfare adempimenti di natura amministrativa di competenza esclusiva dall'Amministratore Unico signor Daniele D'Odorico. Osserva, altresì, che la Banca non era abilitata a ricevere pagamenti dal signor Iodice posto che la responsabilità dell'adempimento di natura amministrativa era riferibile esclusivamente all'Amministratore Unico signor Daniele D'Odorico, unico soggetto legittimato al pagamento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Iodice Giuseppe e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.
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2) RICORSO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE (DIRETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VII) N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. (NOTA N. 6172/1062PF09-10/SP/BLP DEL 25.3.2010)
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