F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 1) RECLAMO DELL’A.S.D. REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. CORCIONE RAFFAELE; – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. MANFREDINI GIANLUIGI; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. DALL’OLIO ROBERTO, SEGUITO GARA REGGIANA/AOSTA DEL 6.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 523 del 10.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010
1) RECLAMO DELL’A.S.D. REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. CORCIONE RAFFAELE; - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. MANFREDINI GIANLUIGI; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. DALL’OLIO ROBERTO, SEGUITO GARA REGGIANA/AOSTA DEL 6.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 523 del 10.3.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 523 del 10.3.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni: - dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2010 al signor Raffaele Corcione; - dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2010 al signor Gianluigi Manfredini; - della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Dall’Olio Roberto. Tale decisione veniva assunta per i comportamenti tenuti dal signor Corcione, in quanto, durante la gara Reggiana/Aosta del 6.3.2010, rivolgeva all’arbitro frasi gravemente minacciose ed offensive, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per circa due minuti, ingiuriava e protestava avverso le decisioni arbitrali fino al termine dell’incontro, aizzando contro la terna i sostenitori locali; dal signor Manfredini per aver, mentre assisteva all’incontro dalla tribuna, per tutta la durata di quest’ultimo, rivolto agli arbitri reiterate ingiurie e minacce aizzando contro di loro i sostenitori della società, alla fine della gara penetrava indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento minaccioso sia nei confronti degli arbitri sia in quelli dei calciatori della squadra avversaria; dal calciatore dall’Olio per aver protestato nei confronti dell’arbitro, ritardando l’uscita dal terreno di gioco determinando l’interruzione della gara per oltre due minuti e continuando anche dopo a contestare l’operato degli arbitri. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Reggiana Calcio a 5 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.3.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 19.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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