F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 5) RECLAMO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2011 INFLITTA AL CALC. NICOLÒ BONACINA SEGUITO GARA INVERUNO/SESTESE CALCIO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 dell’1.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010
5) RECLAMO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2011 INFLITTA AL CALC. NICOLÒ BONACINA SEGUITO GARA INVERUNO/SESTESE CALCIO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 dell’1.4.2010)
L’U.S. Sestese Calcio ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 37 dell’1.4.2010), in parziale accoglimento di un appello avanzato contro un precedente provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 34 dell’11.3.2010), riduceva la squalifica inflitta al calciatore Bonacina Nicola contenendola entro il termine del 30.3.2011, chiedendo una riduzione ulteriore. Il reclamo non è ammissibile. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questo collegio, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare si articola su due gradi di giudizio. Ciò può agevolmente evincersi e dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 che al comma 1 precisa come la C.G.F. sia il giudice di secondo grado rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, applicabile alla fattispecie, che per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede due gradi di giudizio esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali. Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente e quindi inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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