F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 6) RECLAMO DELL’A.S.D. ROCCA MASSIMA LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO FABIAN GIMENEZ SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCAMASSIMA LATINA DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010
6) RECLAMO DELL’A.S.D. ROCCA MASSIMA LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO FABIAN GIMENEZ SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCAMASSIMA LATINA DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010)
Con preannuncio di reclamo presentato in data 14.4.2010, l’A.S.D. Rocca Massima Latina chiedeva che la Corte di Giustizia Federale riducesse la sanzione di tre giornate di squalifica irrogate al calciatore Marcelo Fabian Gimenez dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010, per aver tenuto, alla notifica del provvedimento di espulsione, un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Il reclamo è parzialmente fondato. Dalla lettura del referto arbitrale si deduce che il calciatore si era limitato “ad urlare più volte in faccia, cercando anche il contatto fisico” con l’arbitro. Ora osserva la Corte che, ai sensi dell’art. 19, comma 4 C.G.S. la fattispecie integra una condotta particolarmente irriguardosa nei confronti degli arbitri. Non essendovi alcuna prova che il calciatore abbia tenuto un comportamento minaccioso, si ritiene congrua la riduzione della squalifica inflitta a due giornate di gara. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Rocca Massima Latina di Latina riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marcelo Fabian Gimenez a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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