F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 01 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 15 Luglio 2010 2) RICORSO DEL CALCIATORE PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA IN DATA 31.8.2007 (SCADENZA AL 30.6.2011), E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7.7.2006 (SCADENZA AL 30.6.2010) (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 01 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 15 Luglio 2010 2) RICORSO DEL CALCIATORE PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA IN DATA 31.8.2007 (SCADENZA AL 30.6.2011), E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7.7.2006 (SCADENZA AL 30.6.2010) (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010) Il Catania Calcio S.p.A. deduce pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo di cui in epigrafe, sia perché proposto prima del deposito della motivazione relativa alla decisione impugnata, sia perché comunque proposto oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del dispositivo. La censura non appare fondata. Il gravame con riserva dei motivi (riserva che può sostanziarsi anche nella semplice integrazione dei motivi stessi) è istituto che, ancorché non previsto nell’ambito della giustizia sportiva, è espressamente conosciuto dal nostro sistema processuale (vedasi l’impugnazione nel processo del lavoro ex art. 433 II comma c.p.c., ovvero, la riserva di motivi nell’impugnativa delle misure cautelari reali o personali in ambito penale. Ne può ritenersi consumato il diritto all’impugnazione, limitando la stessa alla sola disamina del dispositivo, perché le censure effettive saranno poi quelle afferenti alla motivazione resa dal Giudice. In definitiva quindi, poiché è indubbio che il termine iniziale dell’impugnazione decorre dal momento in cui la parte riceve la comunicazione del provvedimento impugnato, non può ritenersi censurabile il comportamento di chi ha anticipato il termine effettivo di decorrenza, concedendo oltretutto alla controparte un maggior termine a difesa. Non può condividersi altresì il motivo di inammissibilità del ricorso posto a fondamento della decisione impugnata, sull’asserita presunzione di conoscenza della sussistenza del contratto con firma apocrifa, che non sarebbe stato impugnato nei termini. Sostiene la Commissione Tesseramenti che l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Professionisti avrebbe inviato al calciatore Plasmati una copia del contratto economico sottoscritto con il Catania, avente decorrenza 1.7.2008 e scadenza 30.6.2011, con lettera del 20.10.2008, ma in pari tempo. Ammette però il Primo Giudice che di detta lettera non si ha prova del ricevimento da parte del destinatario, anche se lo stesso non avrebbe potuto comunque ignorare l’esistenza di altro rapporto contrattuale diverso da quello ritenuto valido ed operante, che per l’effetto, doveva essere impugnato entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza ex art. 95 comma 13 N.O.I.F.. Appare innanzi tutto evidente che la procedura di cui alla norma in esame prevede una trasmissione solo in favore delle società e non dei calciatori, per cui, questi ultimi non possano subire provvedimenti decadenziali da una norma che non li contempla come soggetti destinatari ed interessati. E’ peraltro appena il caso di osservare che la decadenza è una sanzione a cui l’Ordinamento riconduce la perdita di un diritto per il mancato esercizio dello stesso nel tempo stabilito dalla norma o dal contratto, per cui, devesi avere certezza del termine iniziale dal quale poter esercitare il detto diritto, onde poterne determinare con assoluta certezza il successivo momento preclusivo. Nella fattispecie, il momento iniziale non può essere casuale e/o di mera conoscenza fortuita, ma ha origine nel momento in cui il destinatario ha conoscenza legale del provvedimento delle Leghe o dei Comitati, atteso che la norma prevede un termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento della formale comunicazione. Senonché, la comunicazione deve essere indirizzata alle società e non al calciatore, per cui, lo stesso non può subire decadenze da atti che la norma non prevede che siano allo stesso trasmessi. Né può ipotizzarsi una decadenza derivante da una comunicazione che gli sarebbe stata comunque effettuata, in primo luogo, perché la decadenza non può operare per analogia, ma solo nel caso in cui sia espressamente prevista ed in secondo luogo, perché la data del 20.10.08 non potrà mai ritenersi termine iniziale di alcuna decadenza, sia perché non vi è prova che la lettera asseritamente spedita nella richiamata data sia mai stata ricevuta, sia perché è lecito dubitare che detta lettera non sia forse mai stata neanche spedita, atteso che non è normativamente prevista alcuna comunicazione al calciatore. Ritenuto totalmente assorbente quanto sopra, solo per esaustività di trattazione dello specifico punto, non può esaminarsi neanche l’ipotesi di avvenuta conoscenza fattuale di un diverso contratto da parte del calciatore, perché l’ipotesi decadenziale dalla quale la Commissione Tesseramenti ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, ammesso che possa riguardare anche il calciatore (ipotesi innanzi espressamente confutata), trova il suo indefettibile momento iniziale in una formale comunicazione operata dalle Leghe o dai Comitati, laddove non è in atti alcuna prova certa che vi sia stata detta comunicazione e che la stessa sia pervenuta al destinatario. Non può quindi sussistere una decadenza in mancanza di un termine certo, a decorrere dal quale deve essere esercitato un diritto. La riforma della pronuncia di primo grado riguardante lo specifico punto attinente alla declaratoria di inammissibilità, preclude a codesta Corte di esaminare il merito, la cui trattazione deve essere rimessa al Primo Giudice. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Plasmati Gianvito annulla l’impugnata delibera e trasmette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l’esame di merito.
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