F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE MENICHINI MATTIA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 14.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE MENICHINI MATTIA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 14.1.2010) Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 49/CDN, notificata in data 18 gennaio 2010, con la quale è stato prosciolto il calciatore Mattia Menichini dagli addebiti contestati. Nel proprio ricorso – e nell’audizione dinanzi alla Corte - la Procura ha sottolineato di non aver mai addebitato al signor Menichini la realizzazione materiale del falso documentale costituito dal contratto depositato, ma di avere contestato a questi, ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S., l’utilizzo di tale atto falso, con la consapevolezza della falsità: ha chiesto pertanto che, in riforma della decisione appellata, sia affermata la responsabilità del signor Menichini per violazione dell’art. 1 , comma 1, C.G.S. e per l’effetto che nei suoi confronti vengano irrogate le sanzioni chieste nel procedimento di primo grado o ritenute di giustizia. La difesa dell’incolpato, nella propria memoria – e nell’audizione dinanzi alla Corte – ha insistito sulla circostanza che il signor Menichini non aveva concorso in alcun modo nella falsità documentale e aveva depositato il contratto in questione nell’esercizio di un proprio diritto: ha chiesto pertanto la conferma della decisione impugnata e la assoluzione del calciatore, e, solo in subordine, l’espletamento di attività istruttoria volta ad accertare, tra l’altro, l’autore del falso documentale. Ritiene questa Corte che l’appello della Procura Federale vada accolto. Nella motivazione della decisione appellata si legge infatti, tra l’altro che “l’avere il calciatore utilizzato il contratto, provvedendo al deposito del documento, non costituisce né può costituire prova certa della realizzazione materiale del falso”. Ma, come risulta dagli stessi atti del giudizio di primo grado, la Procura Federale aveva contestato al deferito non tanto la materiale falsificazione del documento, quanto il suo uso con la consapevolezza della sua falsità: ciò che tra l’altro rende irrilevanti le istanze istruttorie proposte in via subordinata dal deferito, in quanto volte, appunto, all’accertamento dell’autore della falsità materiale del contratto. Rileva dunque questa Corte che, dalle stesse circostanze valutate in primo grado ed emergenti documentalmente - tra cui la assoluta ingiustificatezza, nel contratto falso (carte 81) di un incremento del compenso di circa il 600% in un momento in cui il calciatore era infortunato; le difformità del timbro della società rispetto a quello utilizzato nel contratto genuino (carte 80); la stessa palese difformità della sottoscrizione apposta in calce al contratto falso da parte del preteso rappresentante della società - emerga una verosimile consapevolezza del deferito circa la falsità del contratto di cui ha chiesto il deposito; in ogni caso la violazione dell’art. 1 , comma 1, C.G.S. sarebbe comunque imputabile al deferito perché a fronte delle soprarichiamate circostanze i canoni di correttezza e probità di cui al cit. art. 1 avrebbero imposto lui di astenersi dal fare uso di un contratto quantomeno di dubbia genuinità, senza una previa conferma da parte della società della genuinità del medesimo. Ritiene dunque questa Corte che l’illecito in questione possa essere addebitato al deferito quanto meno a titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente e dunque si stima congrua la sanzione della squalifica per mesi 3. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica, al calciatore Menichini Mattia, per mesi 3.
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