F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEO GIUSEPPE; INIBIZIONE FINO AL 19.12.2010 AL SIG. LEO SALVATORE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE 3^ CTG. FORZA D’AGRO’SCIFI/SPORTING CLUB GIARDINI DEL 19.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. uff. n. 33 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEO GIUSEPPE; INIBIZIONE FINO AL 19.12.2010 AL SIG. LEO SALVATORE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE 3^ CTG. FORZA D’AGRO’SCIFI/SPORTING CLUB GIARDINI DEL 19.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. uff. n. 33 del 23.12.2009) Il Presidente Federale ha proposto ricorso ex art 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 23.12.2009 con la quale, a seguito della gara Forza D’Agrò Scifi/ Sporting Club Giardini sono state inflitte le sanzioni disciplinari della squalifica “per otto gare effettive perché, a fine gara, dopo avere colpito con un calcio un avversario, sferrava un calcio all’arbitro e con un pugno lo colpiva al braccio, procurandogli forte dolore” nei confronti del calciatore Giuseppe Leo della Sporting Club Giardini, e della inibizione fino al 19.12.2010 nei confronti del Dirigente della medesima società, Salvatore Leo, “per aver, a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco, minacciato l’arbitro e poi, a fine gara, averlo colpito per due volte, prima al braccio e poi alla schiena, con il lancio di una borraccia piena d’acqua”. Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave atto di violenza posto in essere dal calciatore Giuseppe Leo nei confronti sia dell’Ufficiale di gara che degli avversari, nonché del comportamento altamente irrispettoso e violento del dirigente Salvatore Leo nei confronti dell’arbitro medesimo , le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono inadeguate e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta. Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento assunto dal calciatore e dal dirigente nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta segnatamente per quanto riguarda il calciatore. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 le sanzioni: - della squalifica inflitta al calciatore Leo Giuseppe; - dell’inibizione inflitta al Sig. Leo Salvatore.
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