F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE:SQUALIFICA FINO AL 17.4.2010 INFLITTA AL CALCIATORE SORCI ALESSANDRO, TESSERATO KIDS POMEZIA ,INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D KIDS POMEZIA/ATLETICO ANZIOLAVINIO DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 22 del 17.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010
3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE:SQUALIFICA FINO AL 17.4.2010 INFLITTA AL CALCIATORE SORCI
ALESSANDRO, TESSERATO KIDS POMEZIA ,INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE - SERIE D KIDS POMEZIA/ATLETICO ANZIOLAVINIO DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 22 del 17.12.2009)
Il Presidente Federale ha proposto ricorso ex art 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Latina pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 17 dicembre 2009 con la quale, a seguito della gara Kids Pomezia/Atletico Anziolavinio è stata inflitta la sanzione disciplinare della squalifica fino al 17.4.2010 “perché dopo una segnatura di una rete colpiva con una testata al naso l’Arbitro rivolgendo allo stesso parole offensive mentre
usciva dal campo” nei confronti del calciatore Alessandro Sorci del Kids Pomezia. Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave atto di violenza posto in essere dal calciatore Alessandro Sorci nei confronti dell’Ufficiale di gara la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare inadeguata e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta. Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento assunto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sorci Alessandro.
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