F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 5) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE BACIGALUPO ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO SESTO/FULGOR DELL’8.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 5) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE BACIGALUPO ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO SESTO/FULGOR DELL’8.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009) La Corte di giustizia Federale, letto il reclamo osserva. Il calciatore Bacigalupo Alessio, tesserato in favore della società U.S. Fulgor, ha impugnato, per revocazione ex art. 39 C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009, che rigettava il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo pubblicato con Com. Uff. n. 22 del 12.11.2009 che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 31.10.2009 per i fatti accaduti al termine della gara Pro Sesto/U.S. Fulgor dell’8.11.2009. Il Bacigalupo assumeva, attraverso i motivi del ricorso, che non era stato lui l’autore dei fatti violenti per i quali gli era stata inflitta la squalifica di cui sopra, ma tale Parodi Alessandro, suo compagno di squadra. Pertanto, a sostegno della sua versione, produceva la dichiarazione del Parodi il quale, contraddicendo la ricostruzione dei fatti risultante chiaramente dagli atti ufficiali di gara, asseriva di essere stato lui l’autore dell’atto di violenza perpetrato nei confronti dell’arbitro scagionando, di conseguenza, il Bacigalupo. Il ricorso è carente del necessario requisito dell’ammissibilità. La “nuova prova” che dovrebbe portare secondo gli intendimenti dell’istante alla revoca della decisione impugnata, è, infatti, costituita da un documento, sicuramente tardivo, che non offre la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la sua utilizzabilità, dall’art. 35.1.1 C.G.S., e grazie al quale si vorrebbe addirittura sconfessare un referto arbitrale che, preciso e circostanziato, integralmente confermato dal Giudice di seconda istanza, ed immune da contraddizioni e palesi illogicità, presenta tutti i requisiti per assurgere a quel rango di prova privilegiata riconosciutogli dalla disposizione normativa surrichiamata. L’istante, invero, secondo quanto si evince dal rapporto arbitrale, è inequivocabilmente indicato come l’autore dell’atto violento nei confronti del Direttore di gara che colpiva alla gamba con un calcio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacigalupo Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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