F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 4) RICORSO DEL CALCIATORE SALVATORE NAVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3472/594PF08-09/AM/MA DEL 17.12.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN dell’11.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 4) RICORSO DEL CALCIATORE SALVATORE NAVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3472/594PF08-09/AM/MA DEL 17.12.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN dell’11.2.2010) Il ricorrente ha presentato appello avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. per aver apposto in calce al reclamo presentato dal fratello Nicola alla Commissione Accordi Economici la falsa firma di quest’ultimo. Il ricorrente considera eccessiva e spropositata la sanzione ad esso comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in quanto sussistono molteplici circostanze attenuanti totalmente ignorate dalla Commissione stessa e chiede la riduzione della sanzione inflittagli. La Corte, esaminati i documenti in riferimento alle motivazioni del ricorrente ed udite le parti, rileva che non vi sono elementi tali da poter ridurre la sanzione irrogata al ricorrente stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Nave. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it