F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 7) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. INVERSI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.D. RIVOLI;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 9 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 , COMMA 13 N.O.I.F. E 4, COMMA 1 – NOTA 4294/727PF09-10/MS/VDB DEL 29.1.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 7) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. INVERSI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.D. RIVOLI;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 9 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 , COMMA 13 N.O.I.F. E 4, COMMA 1 – NOTA 4294/727PF09-10/MS/VDB DEL 29.1.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010) All’esito dell’esame dell’esposto denuncia presentato dal signor Paolo Diliberto, con il quale è stato segnalato il mancato adempimento della società A.C.D. Rivoli, nel termine stabilito dall’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. del pagamento di somme dovute a saldo del premio di tesseramento per l’attività di tecnico della prima squadra e quale rimborso di spese sostenute dal denunciante, giusta decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti del 10.10.2009, il Procuratore Federale, rilevato che il tardivo adempimento rispetto ai termini fissati dalla citata disposizione federale integra gli estremi della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giovanni Inversi, Presidente e legale rappresentante della A.C.D. Rivoli, e la stessa società A.C.D. Rivoli, per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, C.G.S. in relazione 94 ter, comma 13, N.O.I.F. per l’inosservanza del termine perentorio stabilito da quest’ultima disposizione federale e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto provato, e pacifico, il contestato inadempimento da parte della A.C.D. Rivoli, ha inflitto al signor Giovanni Inversi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per mesi 1 e alla A.C.D. Rivoli la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso tale decisione hanno proposto appello la A.C.D. Rivoli ed il signor Giovanni Inversi, mediante la presentazione di un unico ricorso, evidenziando (i) l’erronea determinazione del Collegio Arbitrale a causa delle false dichiarazioni del Diliberto, (ii) l’avvenuto pagamento di quanto integralmente dovuto a quest’ultimo e (iii) la buona fede dei ricorrenti nella vicenda oggetto del presente procedimento. Per quanto esposto, i reclamanti hanno richiesto l’annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione impugnata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 12 marzo 2010, sono presenti il rappresentante della Procura Federale ed il signor Giovanni Inversi, il quale si riporta alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel ricorso e ne chiede l’accoglimento. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in ordine ai punti della decisione impugnati nell’interesse della A.C.D. Rivoli. Ed invero, il ricorso è stato presentato e sottoscritto dal signor Giovanni Inversi, sia in proprio sia in qualità di rappresentante legale dell’A.C.D. Rivoli, carica, quest’ultima, che, all’attualità, non può ricoprire, in quanto risulta essere inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell’ambito federale, in virtù della stessa decisione impugnata. Pertanto, il ricorso della A.C.D. Rivoli è inammissibile. Per quanto riguarda l’impugnazione della decisione in ordine alla sanzione dell’inibizione del signor Giovanni Inversi, si rileva unicamente come il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Rivoli di somme dovute al signor Diliberto entro il termine perentorio stabilito dall’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., risulti essere fatto pacifico agli atti del procedimento. Pertanto, sussistendo la predetta violazione, resta applicabile al ricorrente la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S., così come equamente determinata dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Per tali motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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