F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 3) RECLAMO DELL’AVELLINO CALCIO 12 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN SEGUITO GARA AVELLINO/HINTERREGGIO DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 3) RECLAMO DELL’AVELLINO CALCIO 12 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN SEGUITO GARA AVELLINO/HINTERREGGIO DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010) Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010, irrogava al calciatore Biancone Cristian, tesserato in favore della società Avellino Calcio 12 S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “Per avere al termine della gara lanciato uno sputo contro il portiere della squadra avversaria attingendolo al volto”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione del Giudice Sportivo per eccessività e sproporzione della sanzione inflitta, assumendo altresì che il comportamento del Biancone non configurerebbe atto di violenza ma sarebbe riconducibile a condotta scorretta o antisportiva. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso risultano negli atti del procedimento. Ritenuto che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo ed è conforme, peraltro, alla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre considerato lo sputo al volto di un avversario come atto di violenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Avellino Calcio 12 di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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