F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 5) RECLAMO DEL MILANO BEACH SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE’ AMMENDA DI € 2.000,00; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. RAMPERTI ENRICO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MALIAS MENDES BRUNO E PEREIRA DA SILVA BENJAMIN INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/MILANO BEACH SOCCER DEL 30.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 120 del 2.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 5) RECLAMO DEL MILANO BEACH SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE’ AMMENDA DI € 2.000,00; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. RAMPERTI ENRICO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MALIAS MENDES BRUNO E PEREIRA DA SILVA BENJAMIN INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/MILANO BEACH SOCCER DEL 30.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 120 del 2.3.2010) La società Coil Lignano Sabbiadoro presentava ricorso all’esito della gara Coil Lignano/Milano Beach soccer del 30.5.2009 con riguardo alla posizione di 2 calciatori Malias Mendes Bruno e Pereira Da Silva Benjamin che sarebbero stati irregolarmente tesserati mancando il visto o il permesso di soggiorno. Con Com Uff. n. 11/2009 il sostituto Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale. La Procura Federale, in data 8.11.2009 riscontrava l’ipotesi della violazione in riferimento al Com. Uff. n. 101 Beach Soccer in merito al tesseramento di calciatori extracomunitari a favore della società Milano Beach Soccer. Il 2.3.2010, con Com. Uff. n. 120 il Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, statuiva che i suddetti calciatori non possedevano titolo per prendere parte alla gara de qua e deliberava la perdita della gara con il punteggio di 0 - 10 a carico della Milano Beach Soccer, l’ammenda di € 2.000,00 e squalificava per 2 gare i calciatori in questione, inibiva, infine il dirigente della Milano Beach Soccer, signor Ramperti fino a tutto il 15.8.2010. Con atto del 19.3.2010 a firma del Presidente Sergio Cervi, la Milano Beach Soccer veniva richiesto l’annullamento della decisione di I grado sulla base del principio di affidamento. Osserva questa Corte come il reclamo sia meritevole di accoglimento. Infatti, seppur i tesseramenti sono avvenuti non in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente della F.I.G.C., così come risulta dalla relazione della Procura Federale a cui viene integralmente fatto rinvio, ciò non di meno sotto il profilo della buona fede si rileva che i calciatori sono stati impiegati sulla scorta di un affidamento costituito dal rilascio – seppur irregolare – del tesseramento. Sotto questo profilo, pertanto, mancando l’elemento soggettivo la società, il suo dirigente ed i calciatori, devono essere mandati assolti dalla contestazione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Milano Beach Soccer di Milano annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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