F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 8) RECLAMO DELL’U.S. CARISOLO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE CEREGHINI CLAUDIO; AMMENDA DI € 60,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA U.S. CARISOLO/S.S. SETTAURENSE DEL 28.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 49 del 13.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 8) RECLAMO DELL’U.S. CARISOLO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE CEREGHINI CLAUDIO; AMMENDA DI € 60,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA U.S. CARISOLO/S.S. SETTAURENSE DEL 28.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 49 del 13.3.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 49 del 13 marzo 2010, seguito gara U.S. Carisolo/S.S. Settaurense del 28 febbraio 2010, della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore della “U.S. Carisolo”, sgnor Cereghini Claudio, per aver offeso, minacciato e spintonato l’arbitro, verso la fine della gara; dell’ammenda di € 60,00 in quanto sostenitori della U.S. Carisolo offendevano ripetutamente il direttore di gara. Il ricorrente ricostruisce i motivi in maniera superficiale ed essendo il ricorso già stato deciso sia dal Giudice Sportivo Territoriale che dalla Commissione Disciplinare Territoriale se deve dichiarare il reclamo inammissibile e disporre l’addebitarsi della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Carisolo di Carisolo (Trento) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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