F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 9) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LA ROTESE 2007 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUONVICINO/LA ROTESE DEL 14.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 117 del 09.03.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010
9) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LA ROTESE 2007 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUONVICINO/LA ROTESE DEL 14.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. 117 del 09.03.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale del 9 marzo 2010 n. 117 – Comitato Regionale Calabria – mediante il quale venivano alla stessa inflitte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; la penalizzazione di un punto in classifica per rinuncia; la condanna al pagamento dell’ammenda di € 150,00 per il mancato raggiungimento, da parte della ricorrente, della sede di gioco. Il ricorrente ricostruiscE, nel reclamo alla C.G.F., i motivi in maniera apodittica senza indurre motivazioni di diritto idonee ad un giudizio di merito e facendo una richiesta di ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. La Corte rileva che, essendo il ricorso già stato deciso sia dal Giudice Sportivo Territoriale che dalla Commissione Disciplinare Territoriale, il reclamo è inammissibile e dispone l’addebitarsi della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo, per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Pol. La Rotese 2007 di Rota Greca (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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