F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00 AL SIG. CORDA NINNI INFLITTAGLI SEGUITO GARA POL. ALGHERO/VILLACIDRESE DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00 AL SIG. CORDA NINNI INFLITTAGLI SEGUITO GARA POL. ALGHERO/VILLACIDRESE DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010) Il ricorrente signor Corda Ninni propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 2.000,00, inflittagli seguito gara Pol. Alghero/Villacidrese (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30 marzo 2010) perché durante la gara, dopo aver ripetutamente protestato per le decisioni arbitrali, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale che lo aveva più volte richiamato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro e prendendolo per un braccio gli rivolgeva una frase offensiva; allontanato dal campo prendeva posto in tribuna dalla quale impartiva ad alta voce indicazioni tecniche all’allenatore di seconda, come da risultanza dagli atti di gara. Il ricorrente, pur confermando i fatti come ricostruiti dal giudice di prime cure, lamenta una eccessiva, ingiusta, ingiustificata e sproporzionata sanzione atteso che “l’art. 19.4 lett. c) C.G.S. stabilisce che la sanzione per cinque giornate è inflitta in caso di particolare gravità della condotta violenta. Nel caso di specie il comportamento dell’espulso, secondo il ricorrente, non può essere considerato tale da poter giustificare l’applicazione di una sanzione così grave prevista nell’adozione di un comportamento assolutamente violento. Il ricorrente ricostruisce poi alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali. Il ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sanzione irrogata di 5 giornate effettive e l’ammenda di € 2.000,00 e conseguentemente sanzionare il Signor Ninni Corda nella diversa, meno afflittiva, misura che sarà ritenuta di giustizia. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, così come emergente dagli atti ufficiali avente valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata anche alla luce della plurirecidività di un comportamento del genere tenuta dal signor Ninni Corda il quale, peraltro, rivestendo la qualifica di allenatore, ha un ruolo di guida per cui non può essere accettato tale suo comportamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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