F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FANO ALMA J./GUBBIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010
3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FANO ALMA J./GUBBIO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)
Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 inflitta alla “A.S. Gubbio”, seguito gara Fano Alma J./Gubbio (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30 marzo 2010) perché propri sostenitori in campo avverso, introducevano e facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo, nonché all’inizio del secondo tempo di gara lanciavano sul terreno di gioco numerosi rotoli di carta igienica, per la cui rimozione l’arbitro era costretto ad una breve sospensione della gara; gli stessi posizionati su una balaustra del settore loro riservato indirizzavano verso un assistente arbitrale spruzzi d’acqua e numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; i medesimi più volte, durante la gara, rivolgevano frasi offensive all’indirizzo della terna arbitrale e lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti, alcuni dei quali colpivano alla testa e alle spalle un assistente arbitrale, senza conseguenze (recidiva). Il ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione applicata soprattutto alla luce del fatto che la società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. non avrebbe mai potuto intervenire con la propria organizzazione per evitare e/o attenuare i comportamenti dei propri tifosi trattandosi di partita che si svolgeva nel campo di gara della società Fano Alma. Precisa inoltre la ricorrente che dal referto del collaboratore dell’ufficio indagini risulta che “i rotoli sono stati raccolti e tolti dai calciatori del Gubbio”. Tale comportamento deve ritenersi espressione di una concreta e fattiva cooperazione per attenuare i comportamenti dei propri sostenitori. Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione di € 7.500,00 nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia. La Corte, udita la Parte ricorrente, rileva che, per quanto il comportamento dei sostenitori della società A.S. Gubbio debba essere stigmatizzato nell’insieme, non vi è dubbio che la società non avrebbe potuto fare più di quanto in suo potere, considerando le circostanze della partita giocata fuori casa; cionondimeno permane la responsabilità oggettiva della Società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori anche se appare alla Corte eccessiva la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia) riduce la sanzione dell’ammenda a € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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