F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 4) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORGHETTI PIERLUIGI SEGUITO GARA TERNANA/VIRTUS LANCIANO DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 4) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORGHETTI PIERLUIGI SEGUITO GARA TERNANA/VIRTUS LANCIANO DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010) La società Ternana Calcio S.p.A., con fax del 6.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Borghetti Pierluigi la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Ternana/Virtus Lanciano del 3.4.2010. Il ricorso diretto a ottenere una riduzione delle giornate di squalifica a una sola giornata effettiva di gara e, in subordine, alla commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, il quale aveva motivato l’espulsione del calciatore Borghetti con la circostanza che “a gioco fermo si avvicinava alla panchina ospite e urlava all’allenatore avversario frasi offensive e insultanti. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica a una sola giornata effettiva di gara e, in subordine, della richiesta di commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, in un’incongruenza tra il rapporto dell’arbitro e la valutazione del Giudice Sportivo per avere quest’ultimo ritenuto “gravemente offensivo” il comportamento del calciatore Borghetti verso l’allenatore della squadra ospite. In particolare, la società reclamante assume che l’avere apostrofato, con il nome del noto personaggio biblico “Barabba”, l’allenatore della squadra ospite, non costituisce un’espressione offensiva, né giustifica l’aggravio della sanzione inflitta al calciatore Borghetti. Ma tale incongruenza non esiste. Infatti, dal rapporto dell’arbitro risulta che il calciatore Borghetti ha rivolto ben altre espressioni offensive all’allenatore della squadra ospite, sicchè non ha senso disquisire sul significato del nome “Barabba”. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità delle offese rivolte all’allenatore della squadra ospite, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Borghetti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’arbitro e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo. In secondo luogo, la gravità delle offese è ancora più evidente se si considera che il calciatore Borghetti si è avvicinato all’allenatore della squadra ospite a gioco fermo e che lo ha apostrofato in modo gravemente ingiurioso, senza che quest’ultimo avesse detto alcunchè. Non vi è quindi materia per una riduzione della sanzione a una sola giornata di squalifica, né per la commutazione in ammenda della seconda giornata di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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