F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO;SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE TOZZI BORSOI ROMANO;SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VISI STEFANO, INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/TERNANA DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO;SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE TOZZI BORSOI ROMANO;SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE VISI STEFANO, INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/TERNANA DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010, ha inflitto le sanzioni: - della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Ciro Danucci; - della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Romano Tozzi Borsoi; - della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Stefano Visi. Tale decisione veniva assunta perchè, durante l’incontro Ravenna/Ternana del 12.4.2010, tutti e tre i calciatore avevano tenuto un comportamento scorretto: - il Danucci per aver proferito una espressione blasfema durante l’incontro; - il Tozzi Borsoi per condotta grevemente scorretta verso il pubblico; - il Visi per aver proferito una espressione blasfema dialogando ad alta voce con la propria panchina. Avverso tale provvedimento la Ternana Calcio ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.4.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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