F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 22 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 26 Luglio 2010 2) RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO SEGUITO GARA MONZA/LUMEZZANE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 22 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 26 Luglio 2010
2) RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO SEGUITO GARA MONZA/LUMEZZANE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al tesserato della “A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A.”, signor Vessella Leandro, seguito gara Monza/Lumezzane (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13 aprile 2010), in quanto a fine gara assumeva, nei confronti dell’arbitro, un comportamento gravemente offensivo. Il ricorrente adduce come motivo del reclamo il fatto che il signor Vessella non ha gridato né proferito parole a voce alta bensì le ha “bofonchiate”. Pertanto sarebbe erronea la ricostruzione dei fatti dell’arbitro il quale, invece, riportava nel suo rapporto “gridava nei miei confronti”. La Corte rileva, come sempre, che i referti dell’arbitro e degli assistenti di gara assumono qualifica di prova privilegiata ma, anche qualora la ricostruzione del ricorrente rispondesse al vero, le frasi ingiuriose sono state proferite. Pertanto, qualunque sia stato il tono di voce, esse sono state udite e percepite dall’arbitro e dai suoi assistenti; rileva infatti non la modalità dell’ingiuria ma l’ingiuria stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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