F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/BOLOGNA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 238 del 22.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/BOLOGNA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 238 del 22.3.2010) La società A.C. Siena S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 238 del 22 marzo 2010, con la quale è stata inflitta alla reclamante a seguito della gara Siena/Bologna del 21 marzo 2010 l’ammenda di € 15.000,00 "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, in tre occasioni, rivolto cori razzisti al calciatore avversario di colore Zalayeta" . La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, l’annullamento o quantomeno la riduzione dell'ammenda inflitta, adducendo quale motivazione il fatto che il comportamento dei propri tifosi non aveva intenti "razzisti", ma era rivolto solo ed esclusivamente nei confronti del calciatore Zalayeta come conseguenza del rifiuto dello stesso di trasferirsi, nella precedente “finestra” di mercato, presso il Siena stesso. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara e in considerazione del fatto che, come risulta dagli atti ufficiali, i cori razzisti dei sostenitori della curva della società reclamante sono stati rivolti anche ad altro diverso calciatore di colore della squadra avversaria, rigetta il ricorso in esame, conferma la sanzione applicata dal Giudice Sportivo che aveva visto già l'applicazione delle attenuanti a favore ella società ed ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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