F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/REGGINA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010
1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/REGGINA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)
Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., con riferimento alla gara Salernitana/Reggina disputata a Salerno in data 2 aprile 2010, la sanzione dell’ammenda per € 15.000,00, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto, quanto al loro accadimento, nell’atto di reclamo ciò non viene posto in dubbio, seppure la reclamante non condivide l’attribuzione alla responsabilità della stessa società di tutti gli episodi indicati nella decisione di prime cure e nei referti arbitrali nonché il metro valutativo adottato nell’infliggere la sanzione dal Giudice Sportivo; - preso atto che dalla documentazione presente in atti risulta evidente che l’utilizzo di fasci di luce laser si è effettivamente realizzato (infatti nel referto dell’arbitro si legge testualmente che “a più riprese (circa una decina di volte) un laser proveniente dalla curva dei tifosi della Salernitana infastidiva calciatori e sottoscritto”) ed ha realmente infastidito calciatori e direttore di gara, nei cui confronti pure è stato indirizzato tale strumento di disturbo; - rilevato tuttavia che il pronto intervento della società che ebbe a diffondere, seppure su invito del quarto ufficiale di gara, annunci con gli altoparlanti dello stadio volti a dissuadere il pubblico dall’utilizzo di laser ha provocato la interruzione di tali episodi di disturbo (come si legge sia nel rapporto del direttore di gara sia nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all’incontro); - tenuto conto altresì che il lancio di fumogeni è realmente avvenuto ma si è indirizzato, per come emerge in particolare dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, nel settore dello stadio che ospitava i tifosi della Salernitana; - rilevato come dalle relazioni presenti in atti si evince il comportamento pienamente collaborativo della società reclamante volto a dissuadere i tifosi dall’utilizzo di fasci di luce laser e che tale comportamento ha avuto prontamente effetto nonché l’utilizzo di fumogeni che, per quanto vietato, non disturbava lo svolgimento dell’incontro in alcun modo e né rappresentava pericolo per il pubblico presente all’incontro; - ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni, anche in via di fatto, sono idonee a ritenere parzialmente fondato il contenuto del reclamo, di talché può accogliersi in parte lo stesso riducendo la sanzione (già inflitta dal Giudice Sportivo nella misura dell’ammenda per € 15.000,00) a € 10.000,00, ritenendosi che quest’ultima sia congrua, in quanto adeguata alla portata effettiva della responsabilità attribuita alla società reclamante per i fatti contestati e, soprattutto, al comportamento pienamente collaborativo tenuto dalla stessa società nell’immediatezza degli eventi, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato; Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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