F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO SEGUITO GARA NAPOLI/PARMA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO SEGUITO GARA NAPOLI/PARMA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010, ha inflitto le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00 al calciatore Fabio Quagliarella. Tale decisione veniva assunta perchè, durante l’incontro Napoli/Parma dell’11.4.2010, protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, all’atto dell’ammonizione aveva rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose e quindi, all’atto della consequenziale espulsione, rivolgeva, all’indirizzo del Direttore di gara un pesante insulto. Avverso tale provvedimento la S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.4.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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