F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 3 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CECINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECINA/PISA DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 165 del 29.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 3 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. CECINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECINA/PISA DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 165 del 29.4.2010) Nel corso della gara Cecina/Pisa del 25.4.2010 Campionato Serie D Girone D, al 42’ del 1° tempo alcuni tifosi del Pisa Calcio si introducevano sul terreno di gioco così inducendo l’Arbitro a sospendere temporaneamente la gara. I tifosi rappresentavano al Direttore di gara il decesso avvenuto all’esterno dell’impianto, di un sostenitore del Pisa. A questo punto l’arbitro contattava il rappresentante dell’Ordine pubblico, chiedendo se ci fossero le condizioni per poter garantire il prosieguo della gara stessa. Nel contempo l’arbitro faceva rientrare le squadre negli spogliatoi. Il rappresentante dell’Ordine pubblico contattava il Questore che evidenziava come la decisione di proseguire o meno la gara era lasciata alla mera sensibilità delle componenti presenti sul campo. Tutte le componenti – compresi i rappresentanti del Pisa Calcio e del Cecina Calcio - valutavano più rischioso riprendere la gara nell’eventualità che una ripresa del gioco avesse potuto provocare una nuova invasione, e decidevano, così, come fosse più opportuno sospendere definitivamente la gara. Il rappresentante del Cecina Calcio non sottoscriveva l’atto predisposto dal sostituto Questore, pur essendo favorevole alla sospensione della gara così come attestato dall’Arbitro nel proprio supplemento di referto. Il Giudice Sportivo (cfr Com. Uff. n. 164 del 26.4.2010) dato atto della sospensione della gara per motivi di ordine pubblico, rimetteva gli atti al Comitato Interregionale “per le determinazioni di competenza”. Con atto del 28.4.2010, il Cecina Calcio ritenendo che la sospensione definitiva della gara era dovuta all’azione intimidatoria e minacciosa dei tifosi del Pisa, chiedeva la riforma del pronunciamento del Giudice Sportivo dovendosi comminare a carico del Pisa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore del Cecina ai sensi dell’art. 17, comma 1 C.G.S.. Questa Corte esaminati gli atti, riteneva che il pronunciamento del Giudice Sportivo non integrasse alcun provvedimento riguardante la regolarità dello svolgimento della gara stessa, essendosi limitato il Giudice ad una mera rimessione degli atti al Comitato Interregionale senza l’adozione di alcun provvedimento sia di carattere disciplinare sia in merito alla regolarità della gara stessa, dovendosi a tal proposito il Giudice Sportivo, pronunciare. (cfr ordinanza 232/CGF del 28.4.2010). Il Giudice Sportivo (cfr Com. Uff. n. 165 del 29.4.2010) dopo aver evidenziato che l’Arbitro, in applicazione della regola 5 del Gioco del Calcio, è l’unico tributario del potere in ordine alla prosecuzione, sospensione ovvero sospensione definitiva, ritenendo non applicabile l’art. 29, comma 3 C.G.S., trasmetteva gli atti al Comitato Interregionale, modificando la propria precedente decisione - che si era limitata ad una mera trasmissione per quanto di competenza - dando disposizioni affinchè il Comitato adottasse tutti gli adempimenti necessari in ordine alla ripetizione della gara. Proponeva nuovo reclamo l’A.S. Cecina. La reclamante, che aveva spontaneamente e consapevolmente aderito alla sospensione, richiamava sostanzialmente i motivi del precedente ricorso e chiedeva che fosse disposta la perdita della gara a carico della società Pisa e sempre in virtù del comportamento tenuto dai propri sostenitori che si erano, appunto, resi responsabili, dell’invasione di campo. In buona sostanza la responsabilità della sospensione definitiva doveva ricadere in capo solo al Pisa avendo, appunto, l’Arbitro deciso unitamente al sostituto Questore di non proseguire l’incontro, essendovi concreti e fondati motivi che la prosecuzione avrebbe comportato sull’ordine pubblico. Osserva la Corte come il reclamo della società Cecina sia infondato e da rigettare comunque essendo la decisione del Giudice di primo grado meritevole di riforma sotto altro profilo. Appare acclarato ed incontestato (cfr supplemento di rapporto Arbitro) che tutti i rappresentanti delle società - sia del Cecina, società ospitante che del Pisa società ospitata - si sono detti concordi sulla sospensione definitiva. A questo proposito, rileva la Corte, che i motivi di sicurezza sottostanti alla detta decisione, non possono rientrare nella disponibilità delle società essendo a ciò deputato unicamente altro Organismo Istituzionale. Del resto, il Questore (come riferito dal suo sostituto) ha lasciato alle componenti presenti sul campo (Arbitro e società) ed alla loro sensibilità la decisione di proseguire o meno la gara così non ricorrendo, pertanto, gli estremi, del combinato disposto degli artt., 62 e 64 N.O.I.F. Al riguardo appare irrilevante il fatto che il dirigente del Cecina non abbia sottoscritto l’atto allegato al supplemento di rapporto poiché il supplemento di rapporto stesso è chiarissimo sulla volontà manifestata dal rappresentante del Cecina. La decisione del Giudice Sportivo, così ricostruiti i fatti, come emergenti dal supplemento di rapporto dell’Arbitro, non appare condivisibile, in quanto egli ha ordinato al Comitato l’adozione dei provvedimenti in ordine alla ripetizione della gara, così adottando il provvedimento previsto dall’art. 17, comma 4, lett. c) C.G.S.. E’ da osservare a questo proposito che la sanzione applicata – ripetizione della gara - è stata comminata non tenendo conto del fatto che la sospensione definitiva è avvenuta su consensuale accordo dei rappresentanti delle società. A questo proposito, gli stessi, sono sforniti di qualsivoglia potere dispositivo in ordine alla prosecuzione o meno dell’incontro ed ove ritengano, così come è avvenuto nel caso di specie, di non far proseguire la gara, incorrono nella sanzione di cui agli artt. 53, commi 1 e 2 N.O.I.F. nonché 17, commi 1 e 2 C.G.S. (cfr Com. Uff. n. 184/CGF – II Sezione del 22.1.2010). Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cecina di Cecina (Livorno), annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, infligge ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara Cecina/Pisa del 25.4.2010 con il punteggio di 0-3. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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