F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 4) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABBENI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “BERRETTI” GELA/TARANTO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/TB del 21.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010
4) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABBENI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “BERRETTI” GELA/TARANTO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/TB del 21.4.2010)
Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, la Gela Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 136/TB con la quale il detto Giudice ha inflitto al calciatore Luciano Rabbeni la squalifica per cinque gare effettive in relazione alla gara Gela/Taranto del 17.4.2010. Assume la ricorrente che la detta sanzione sarebbe errata, ingiusta ed esageratamente afflittiva in quanto i fatti dai quali è scaturito il provvedimento avrebbero avuto un andamento diverso da quello descritto dall’arbitro nel suo referto. Le svolte doglianze non meritano accoglimento. Ricordato superfluamente che il rapporto arbitrale, per costante e mai mutata giurisprudenza, costituisce fonte privilegiata di prova, osserva la Corte che le prospettazioni della parte ricorrente confliggono clamorosamente con la detta refertazione ed ignorano completamente la motivazione dell’impugnata statuizione. Ed invero, secondo il ricorso, l’arbitro non avrebbe individuato alcuna “scorrettezza nel comportamento del calciatore Paone appartenente alla società Taranto”, ma in contrasto con siffatto assunto risulta dagli atti che l’espulsione del detto atleta è avvenuta per aver interrotto “una chiara occasione da rete da ultimo difendente sgambettando l’avversario”, quindi proprio per quel comportamento scorretto che la soc. Gela non ha saputo (o voluto) individuare. Inoltre, secondo il ricorso, il “calciatore Rabbeni era quasi basito nel vedere che l’arbitro aveva sanzionato la reazione mentre solo successivamente espelleva l’avversario”: dal rapporto arbitrale risulta in contrario che le due espulsioni, sono avvenute contestualmente, sicchè appare totalmente privo di pregio il motivo di gravame fondato su circostanze di fatto del tutto immaginarie. La condotta gravemente scorretta nei confronti dell’avversario, nonché il successivo comportamento aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, appaiono pienamente meritevoli dell’inflitta sanzione per cinque gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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